Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Spetta anche alla moglie separata, pur non beneficiando di alcun assegno di mantenimento, il diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7464/2019 del 15 marzo 2019, ha capovolto i pronunciamenti di primo e secondo grado sul caso di una vedova emiliana che chiedeva di ottenere la pensione di reversibilità dell’ex marito quale coniuge separato senza diritto agli alimenti.

In primo e secondo grado la domanda viene respinta

Il Tribunale di Forlì aveva rigettato la pretesa e lo stesso aveva fatto la Corte d’Appello di Bologna, motivando la sua decisione con il fatto che la donna non fruiva di erogazione di alimenti in capo all’ex coniuge e pertanto non avrebbe potuto rivendicare dopo il suo decesso l’attivazione di un trattamento previdenziale a suo vantaggio, “posto che la pensione di reversibilità non è solo la prosecuzione in favore di terzi del pregresso diritto a pensione dell’avente titolo, ma è la prosecuzione in favore di terzi aventi diritto”.

La donna ricorre in Cassazione

La signora, tuttavia, non si è data per vinta e ha presentato ricorso per cassazione prospettando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965, dell’articolo 24 della legge n. 153/1969, in relazione agli artt 3,38 e 29 cost . La ricorrente ha asserito che, secondo la costante giurisprudenza, la pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge in favore del quale il coniuge defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento, ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, “equiparato sotto ogni profilo al coniuge (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo il trattamento alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurato dalla pensione in titolarità del coniuge defunto”.

La Suprema Corte accoglie il ricorso sulla scorta di un pronunciamento della Corte Costituzionale

Per la Cassazione il ricorso è fondato con conseguente accoglimento della domanda. La Suprema Corte richiama appunto la citata sentenza della Corte Costituzionale. “E’ stato affermato – precisano gli Ermellini – che, dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c. e la sentenza della Corte Costituzionale, non sia più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli. La motivazione del giudice delle leggi, se conduce a equiparare con sicurezza la separazione per colpa a quella con addebito, non autorizza l’interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Se è possibile individuare contenuti precettivi ulteriori, essi riguardano esclusivamente il legislatore, autorizzato a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla reversibilità ovvero ad una quota, solo nella sussistenza di specifiche condizioni”.

Nessuna “discriminazione” per l’ex coniuge separato con addebito 

La Cassazione aggiunge anche che, nonostante a Corte costituzionale abbia giustificato le proprie pronunce al riguardo anche con considerazioni legate alla necessità di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire all’altro coniuge separato per colpa o con addebito, il dispositivo della decisione dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della norma esaminata non indica condizioni ulteriori, rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa, ai fini della fruizione della pensione. “Ad ambedue le situazioni è quindi applicabile la L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, il quale non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato”.

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content