Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Con il decreto del 22 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 189 del 13 agosto 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto all’aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: si rammenta che per danno biologico, si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Il Codice delle Assicurazioni prevede l’adeguamento Istat

Com’è noto, infatti, l’art. 139, comma 5, del d.lgs. n. 209/2005 (il Codice delle assicurazioni private) prevede che gli importi siano aggiornati annualmente con decreto del MISE in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertata dall’Istat. In particolare, il Ministero è intervenuto per adeguare gli importi da ultimo aggiornati applicando una maggiorazione dello 0,9% pari alla variazione percentuale dell’indice Istat, a decorrere dal mese di aprile 2019.

Il nuovo valore del “punto”

Pertanto, da aprile 2019, gli importi indicati nel comma 1, dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, saranno aggiornati nelle seguenti misure: 814,27 euro per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità di cui alla lettera a), ovvero quello a titolo di danno biologico  permanente per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9%; 47,49 euro per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b), a titolo di danno biologico temporaneo.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content