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Le microlesioni possono essere accertate dal personale medico anche attraverso il solo criterio scientifico “visivo” o quello “clinico”: non è indispensabile il metodo strumentale. Sulla base del chiarimento e della riaffermazione di tale principio, il Giudice di Pace di San Donà di Piave, nel Veneziano, ha dato ragione piena a un ciclomotorista che risiede nella zona, condannando la compagnia di Assicurazione Axa a risarcirlo integralmente per i danni fisici e morali patiti in seguito ad un incidente stradale.

Il sinistro era successo a Jesolo: un automobilista svoltando a sinistra con a sua vettura aveva tagliato la strada al ciclomotorista, che procedeva in sella al suo scooter facendolo rovinare sull’asfalto e mandandolo all’ospedale con lesioni varie: il particolare, un trauma contusivo all’anca destra e un trauma al piede destro produttivo di frattura dello scafoide.

Il malcapitato ha dovuto sostenere numerose visite specialistiche e sedute di fisiochinesiterapia prescrittegli dall’ortopedico, è stato costretto a portare uno stivaletto gessato e a camminare con le stampelle per tre settimane, si è dovuto assentare dal lavoro per più di un mese e lamenta ancora oggi dolori alla caviglia destra.

La compagnia di assicurazione dell’auto, Axa, tuttavia, ha denegato ogni richiesta di risarcimento relativa alle ferite subite: la dinamica del sinistro, infatti, non era in discussione, tant’è che il danneggiato è stato risarcito per i danni materiali al suo scooter. Sui danni fisici invece le pretese sarebbero state ingiustificate secondo a compagnia, che si è anche aggrappata al “solito” pretesto: i traumi non sarebbero stati adeguatamente dimostrati con prove strumentali.

All’infortunato non è così rimasto che citare in causa Axa avanti il giudice di Pace di San Donà di Piave, avvocato Michela Girardi. E il giudice, acquisita la relazione del consulente medico legale nominato ad hoc, ha accolto in toto le istanze del ciclomotorista confermando le conclusioni della perizia del proprio perito, che peraltro ha osservato come le lesioni in questione risultassero non solo accertate visivamente con una visita medico legale ma anche “supportate strumentalmente” con adeguate radiografie.

Ma qui a rilevare sono soprattutto i chiarimenti del giudice in merito al controverso articolo 32, comma 3-quater, del d.l. 24 gennaio 2012 “Misure urgenti in materia di concorrenza, liberaliazzazioni e infrastrutture”, nella parte in cui stabilisce che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. L’Avv. Girardi, anche sulla scorta di una recente sentenza della Cassazione che ne ha chiarito l’interpretazione, spiega che in ogni caso questo assuntoè da leggere in correlazione alla necessità che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico legale. Queste norme hanno stabilito che i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale) non sono gerarchicamente ordinati tra loro né unitariamente intesi, ma devono utilizzarsi secondo le leges artis (…). Ne consegue che le lesioni patite possono essere accertate dal personale medico anche attraverso uno solo dei tre modi sopra indicati, senza che per tale motivo venga meno il presupposto per ottenere il risarcimento.

A S. V. sono stati pertanto riconosciuti un’invalidità permanente del 5,5% e poi svariati giorni di inabilità temporanea parziale. Non solo. Il Giudice di Pace, ritenendo inadeguate e ormai inattuali le tabelle ministeriali per quantificare il grado di sofferenza e i disagi patiti a causa dei traumi fisici, il cosiddetto danno morale, ha agito sulla personalizzazione, ritenendo di applicare un parametro di maggiorazione dell’invalidità biologica del 15 per cento, e ha riconosciuto al danneggiato anche l’intero ristoro della spese mediche e legali sostenute, il mancato guadagno per i 37 giorni di inabilità lavorativa, e tutti gli altri costi derivati dall’incidente e dal contenzioso.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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