Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

In tema di risarcimento del danno biologico il giudice non può omettere di esaminare e valutare le allegazioni documentali della parti soltanto perché provengono da medici privati, non asseverati da giuramento.

A precisare l’importante principio la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la recente ordinanza n. 27574/2017 del 25 ottobre, accogliendo l’impugnazione dei genitori di un ragazzo che si era ferito durante l’orario scolastico, con conseguente richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Istituto.

A seguito dell’incidente, avvenuto in orario scolastico, la coppia aveva avanzato domanda di risarcimento del danno biologico permanente (oltre che di un danno morale e di un danno da invalidità temporanea) occorso al ragazzo. La domanda risarcitoria, però, era stata respinta in entrambi i gradi di giudizio, nonostante la madre e il padre del ragazzo avessero fondato la richiesta su una serie di allegazioni probatorie e chiesto esplicitamente una Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Nel ricorso in Cassazione, i genitori hanno contestato la sentenza impugnata per non aver ammesso la richiesta CTU e per non aver motivato sul danno da invalidità temporanea e sul danno morale. In particolare, la Corte d’Appello non avrebbe affatto preso in esame le due relazioni mediche prodotte nelle quali si dava atto dei postumi permanenti residuati, sia estetici che funzionali, al ragazzo dopo l’incidente.

Questo, secondo la difesa, era avvenuto sulla base di motivi del tutto incongrui e cioè la mancanza della asseverazione con giuramento di queste relazioni, redatte da medici “privati”, e il fatto che una di esse fosse stata prodotta solo in copia fotostatica. Da queste decisioni del giudice era derivato il rigetto della domanda per difetto di prova del (solo) danno biologico permanente e l’omessa valutazione delle altre voci risarcitorie.

La Cassazione sottolinea che, tanto la provenienza della certificazione medica da una struttura pubblica, quanto la sua asseverazione con giuramento, non costituiscono requisiti necessari perché essa possa essere presa in considerazione quale elemento di prova documentale a sostegno dei fatti allegati che richiedano un accertamento e/o una valutazione di tipo tecnico-scientifico sul piano sanitario, potendo al più incidere sull’attendibilità del suo contenuto.

Inoltre, quanto alla produzione del documento in copia fotostatica, in mancanza di specifiche contestazioni ai sensi dell’art. 2719 c.c. (che nella specie non risultano avanzate), ha la stessa valenza probatoria dell’originale.

Di conseguenza, i giudici di merito non avrebbero dovuto  omettere di prendere in esame i documenti prodotti dagli attori (come invece hanno fatto), ma avrebbero al più potuto valutare negativamente la loro efficacia probatoria, all’esito del loro esame.

In tale ultimo caso, poi, trattandosi di una situazione in cui l’unico mezzo per accertare e valutare i fatti allegati era effettivamente la consulenza tecnica di ufficio (peraltro espressamente richiesta), avrebbero dovuto certamente disporla, e non avrebbero potuto rigettare la domanda sulla base della constatazione del difetto di prova del danno permanente, perché in tal modo è stata effettivamente preclusa ai ricorrenti la possibilità di assolvere il relativo onere probatorio su di essi gravante.

Infine, il provvedimento impugnato ha anche mancato di prendere in considerazione la richiesta di risarcimento delle altre voci di danno richieste dalle parti, concludono gli Ermellini, che hanno dunque cassato la sentenza con rinvio,

 

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Senza categoria

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content