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Il medico del pronto soccorso che non rileva l’esistenza di una frattura del collo femorale di una paziente, nonostante due esami radiografici positivi, il referto clinico conforme dei medici del servizio 118 e la sintomatologia della stessa paziente, viola le regole di prudenza e diligenza alle quali deve attenersi ogni sanitario del reparto.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza 35660/2019 depositata il 5 agosto 2019, respingendo il ricorso di una dottoressa contro il rigetto della sua istanza di revisione della sentenza con la quale era stata condannata per omicidio colposo di una paziente.

 

Condannato il medico per aver sottovalutato le lesioni del paziente

La Corte d’appello di Salerno, competente ex artt. 633, comma 1, e 11 cod.proc. pen., con ordinanza dell’ottobre del 2017, aveva dichiarato inammissibile de plano l’istanza di revisione proposta da una sanitaria con riguardo alla sentenza pronunciata nel novembre del 2015 dalla Corte d’assise d’appello di Catanzaro, che aveva condannato l’imputata alla pena (sospesa) di mesi otto di reclusione per il reato di omicidio colposo di una paziente, commesso nel dicembre del 2008 in cooperazione colposa con altri, nella qualità di medico in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro.

Alla dottoressa si imputava, in particolare, di aver sottovalutato la portata delle lesioni riportate dalla paziente a causa di un’aggressione subita, diagnosticandole una contusione all’anca sinistra in luogo di una frattura e omettendo di rilevare la sussistenza – evidenziabile dal referto radiologico – di una frattura al femore sinistro, confidando colposamente nella valutazione effettuata dal medico radiologo pur a fronte di una sintomatologia clinica stridente con la (erronea) diagnosi eseguita, non prescrivendo alla paziente una visita specialistica ortopedica e invece dimettendola dalla struttura ospedaliera, così incidendo sul determinismo causale della morte avvenuta per atelettasia polmonare indotta dal prolungato allettamento della vittima.

 

La Corte d’appello respinge l’istanza del medico che non ha verificato le radiografie

La Corte territoriale, dato atto che l’istanza di revisione era supportata dalla produzione di una consulenza medico-legale nonché del D.M. 21.02.1997 emesso dal Ministero della Sanità e dal MIUR, che consentiva solo agli specialisti di radiologia la possibilità di refertare i relativi esami, rilevava che le nuove prove allegate erano dirette a rimettere in discussione il tema della colpa attribuendo l’inescusabile ritardo diagnostico della frattura del femore alla responsabilità esclusiva del medico radiologo; riteneva tuttavia tali elementi inidonei a superare il vaglio preliminare di ammissibilità dell’istanza, in quanto la consulenza non costituiva prova nuova, incidendo su un tema di indagine (quello dell’errore diagnostico) già scandagliato nel giudizio di merito senza fondarsi su nuove acquisizioni scientifiche idonee a superare i precedenti criteri di valutazione, così da limitarsi alla critica di dati già conosciuti e valutati dalla sentenza definitiva di condanna.

Quanto al D.M. 21.02.1997, la corte d’Appello osservava come esso si limitasse a puntualizzare i compiti dei medici specialisti radiologi, senza operare alcuna liberatoria per gli altri sanitari, e in particolare per il medico di pronto soccorso tenuto a concorrere alla formazione di una diagnosi corretta, così da non possedere i requisiti della prova decisiva.

La dottoressa ha quindi proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di doglianza. In particolare, il medico ha contestato la natura di prova attribuita dal provvedimento gravato alla consulenza tecnica prodotta, la cui funzione sarebbe invece stata quella di mettere in luce elementi di prova decisivi non valutati nel precedente giudizio di merito, pur essendo presenti (e conoscibili), e costituiti dal fatto che l’imputata non avrebbe mai visto direttamente i fotogrammi delle radiografie eseguite sulla paziente perché non era tenuta a farlo, dovendo attenersi al referto del medico specialista appositamente interpellato per l’espletamento di due consulenze;

 

Anche la Suprema Corte respinge l’istanza per errore diagnostico

Secondo la Cassazione, tuttavia, il ricorso è inammissibile in ogni sua deduzione.

Innanzitutto, gli Ermellini rammentano che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire “prove nuove”, ai sensi dell’art. 630 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., (anche) quelle che, “pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili”.

Una perizia o una consulenza tecnica, dunque, può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati. Nel caso di specie, invece, l’ordinanza impugnata aveva già puntualmente evidenziato come la consulenza medico-legale allegata alla richiesta di revisione incidesse su un tema d’indagine – quello dell’errore diagnostico addebitato (in concorso) alla ricorrente – già scandagliato pienamente nel giudizio di merito definito con la sentenza irrevocabile di condanna, senza fondarsi su nuove acquisizioni scientifiche capaci di superare i precedenti criteri di valutazione, così da limitarsi alla critica di dati già conosciuti e valutati.

Tali elementi – ribadiscono i giudici del Palazzaccio – sono stati correttamente ritenuti radicalmente inidonei a integrare il requisito della prova nuova, posto che proprio la sussistenza di un errore diagnostico ascrivibile anche alla ricorrente, in cooperazione colposa con la radiologa – aveva costituito oggetto di positivo accertamento da parte della sentenza di condanna, sotto il profilo della violazione delle regole di prudenza e diligenza gravanti sul medico di pronto soccorso, e dunque il relativo tema non può essere rimesso in discussione in sede di revisione sulla scorta di un diverso apprezzamento della medesima condotta e dei correlativi doveri professionali”.

Secondo la Cassazione, in particolare, esula completamente dal tema della novità della prova, e dal caso di revisione previsto dall’art. 630 comma 1 lett. c) del codice di rito, la dedotta mancata valutazione, nel precedente giudizio di merito, dei criteri tecnico-giuridici preposti all’individuazione dei compiti professionali dei medici specialisti radiologi stabiliti dal D.M. 21.02.1997, che attribuirebbero esclusivamente a questi ultimi la possibilità di refertare i relativi esami, così da giustificare  la condotta della ricorrente sotto il profilo dell’insussistenza di un dovere di corretta refertazione di radiografie che non sarebbe stata tenuta a esaminare.

L‘oggetto della relativa deduzione – conclude la sentenza – si risolve, infatti, in un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza di condanna nell’individuare i doveri professionali gravanti sulla ricorrente, e dunque in un errore emendabile solo in sede endoprocedimentale mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, del tutto estraneo all’istituto della revisione il quale si fonda invece sulla necessità di correggere l’errore giudiziario che sia basato su elementi di fatto (Sez. 3 n. 2562 del 10/06/1996, Rv. 206044) non conosciuti o non conoscibili.

Dunque, ricorso inammissibile e condanna confermata.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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