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Se non vi sono linee-guida approvate ed emanate seguendo il procedimento di cui all’articolo 5 della legge Gelli, nei giudizi di responsabilità medica si può fare riferimento all’articolo 590-sexies del codice penale solo nella parte in cui richiama le buone pratiche clinico-assistenziali.

Per la Corte di cassazione, come si legge nella sentenza numero 47748/2018 del 19 ottobre, in attesa che il complesso iter previsto dalla legge 24/2017 con riferimento alle linee-guida risulti completo, rimane comunque ferma la possibilità di fare riferimento all’articolo 590-sexies per trarre utili indicazioni di carattere ermeneutico.

Quando poi le linee-guida verranno emanate, tale norma “costituirà il fulcro dell’architettura normativa e concettuale in tema di responsabilità penale del medico“.

Considerata tale prospettiva, le linee-guida attualmente vigenti e che non sono state approvate secondo il procedimento previsto dalla legge Gelli potrebbero essere recuperate negli attuali giudizi di responsabilità medica considerandole come buone pratiche clinico-assistenziali.

A detta dei giudici supremi si tratta, tuttavia, di una “opzione ermeneutica non agevole“. Infatti, le linee-guida sono delle raccomandazioni di comportamento clinico che derivano da un processo sistematico di elaborazione concettuale e che quindi, in quanto tali, sono profondamente diverse dalle buone pratiche clinico-assistenziali sia sotto il profilo concettuale che sotto quello tecnico-operativo.

Nella vicenda decisa dai giudici, in ogni caso, anche volendo accedere alla tesi dell’equiparazione tra linee-guida vigenti e buone pratiche, tale circostanza non avrebbe potuto comunque salvare il medico.

Infatti, resta sempre fermo il fatto che l’articolo 590-sexies esclude la punibilità solo se sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali mentre, nel caso di specie, il sanitario aveva agito con imperizia e negligenza, accertate dai giudici del merito nel corso del processo. Erano pertanto mancati due dei presupposti fondamentali per l’applicabilità della predetta norma.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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