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Responsabilità medica

Il medico è colpevole se non evita le complicazioni “fatali”

E’ contraddittorio affermare che il medico non ha colpa a titolo di imperizia e, al tempo stesso, che la lesione provocata rientra tra le complicazioni fatali più frequenti, trattandosi di evento noto che deve essere previsto ed evitato. E’ quanto sottolinea la recente, rilevante sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 18 luglio 2018, n. 33405, in tema di responsabilità medica.

Il caso aveva visto un’anestesista essere assolta dal reato di omicidio colposo ex art. 589 del codice penale, in quanto, in cooperazione colposa con altri medici, nell’intervento chirurgico su un bambino, per cercare ripetutamente di incanulare le vene del collo del paziente, perforava la cupola pleurica, provocando un sanguinamento che determinava il decesso del minore.

Com’è noto, in tema di colpa medica si sono susseguiti diversi interventi normativi, che si sono aggiunti ai principi generali in materia di colpa secondo i quali il medico era penalmente responsabile a prescindere dal grado della colpa. Solo nel 2012 la cosiddetta legge Balduzzi (. 189/2012) stabilì che il sanitario che si fosse attenuto alle linee guida non rispondesse penalmente per colpa lieve sino ad arrivare alla legge Gelli-Bianco (la n. 24/2017) che ha abrogato l’art. 3 della legge del 2012 introducendo l’art. 590 sexies c.p.

I giudici di legittimità sono stati chiamati, a seguito del ricorso da parte del Procuratore generale, a verificare se la condotta del medico fosse stata rispettosa delle linee guida o meno; secondo la Suprema Corte è del tutto contraddittorio affermare da un lato che non è certo che possano ravvisarsi profili di colpa, a titolo di imperizia a carico del medico e, dall’altro, che la lesione delle cupole pleuriche che ha cagionato l’emotorace rientrasse statisticamente fra le complicanze fatali più frequenti.

Per tale ragione, infatti, la possibilità di verificazione della lesione avrebbe dovuto essere ben nota al medico, il quale avrebbe dovuto prevederla e utilizzare qualsiasi cautela per evitarla. L’esclusione della colpa a titolo di imperizia, secondo i giudici, non equivale ad escludere la colpa a titolo di imprudenza, con particolare riferimento alla reiterazione dei tentativi di effettuazione della manovra chirurgica, nonostante la nota pericolosità di essa.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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