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E’ senza dubbio una “sentenza alta” quella depositata dalla Cassazione il 12 ottobre, n. 27682/21, perché i giudici affrontano con profondità il delicatissimo tema del fine-vita e, soprattutto, affermano con forza il principio che va sempre riconosciuto e risarcito il pregiudizio subito dal paziente al quale, a causa di un’omessa diagnosi di una patologia terminale, venga di fatto impedito di decidere come affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita.

 

I familiari di una donna deceduta di leucemia citano i medici per omessa diagnosi

Il tragico caso di cui si sono occupati gli Ermellini è anche giuridicamente assai complesso. Il marito e i figli di una donna deceduta a causa di una leucemia linfatica cronica avevano citato in giudizio innanzi il Tribunale di Roma diversi medici che avevano seguito la loro cara e le rispettive due strutture, l’Azienda Ospedaliera Universitaria PTV Policlinico “Tor Vergata” e la casa di cura Villa Margherita S.p.A., perché ne fosse accertata la responsabilità per omessa diagnosi della patologia e, quindi, di adeguate cure, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del decesso.

A quanto denunciato dai congiunti, nonostante gli accertamenti a cui era stata sottoposta la vittima tra il 2002 e il 2003, non le era stata diagnosticata alcuna malattia, ma persistendo sintomi quali il prurito intenso, la flogosi delle vie aeree e spossatezza, la donna pochi giorni dopo le dimissioni dal Tor Vergata si era rivolta a un’ulteriore struttura, dove invece le avevano diagnosticato un “linfoma a piccoli linfociti in trasformazione verso forma prolinfocita”. A quel punto la signora aveva deciso di curarsi all’estero, presso il centro di oncologia Salem di Houston, in Texas, dove le era stata riscontrata una diffusa linfoadenopatia dell’addome, al collo, ad entrambe le ascelle e un linfoma metastatico al midollo, con uno stadio della malattia al quarto livello avanzato.

La paziente si era sottoposta a chemioterapia presso il centro statunitense, con numerosi ricoveri dal 2003 all’agosto 2006, ma dopo aver raggiunto la remissione della patologia, essa si era ripresentata e, nel 2007, era sopraggiunto il decesso. Secondo il marito e i figli, i medici di Villa Margherita e di Tor Vergata avrebbero omesso una tempestiva diagnosi della leucemia che avrebbe consentito di approntare le necessarie terapie, con conseguente responsabilità contrattuale degli stessi medici e delle strutture, che si erano costituite contestando il fondamento della domanda.

Dopo aver disposto ed acquisito una consulenza medico legale, il Tribunale di Roma, con sentenza del 2011, aveva tuttavia rigettato la domanda della famiglia della vittima sostenendo, in estrema sintesi, che nella condotta dei vari sanitari chiamati in causa non sarebbe stata riscontrabile alcuna negligenza poiché, considerato il tipo di malattia (linfoproliferativa), i medici che visitarono la paziente presso la struttura Villa Margherita non avevano elementi sufficienti per una corretta diagnosi, mentre quelli che la visitarono a Tor Vergata non sarebbero stati messi in grado di completare gli accertamenti diagnostici poiché la signora  aveva deciso di rivolgersi altrove.

La parte offesa aveva quindi appellato la sentenza: la Corte d’appello di Roma aveva disposto il rinnovo della Ctu, con la nomina di due specialisti, uno in medicina legale e l’altro in ematologia, ma alla fine, con pronunciamento del 2019, aveva confermato il rigetto della domanda. Nel merito, la Corte capitolina, sulla scorta della Ctu, aveva in effetti riconosciuto che la condotta dei vari medici che ebbero in cura la paziente era stata censurabile sotto vari profili: in particolare, i sanitari della casa di Cura Villa Margherita, secondo i consulenti tecnici, avrebbero dovuto indicare alla paziente di eseguire, a distanza di tre o quattro mesi, controlli ecografici dei linfonodi e, nel caso di persistenza dell’obiettività riscontrata, di consultare un ematologo.

Quanto ai medici del Tor Vergata, sempre secondo i Ctu, dagli esami ematologici eseguiti erano emersi dati che avrebbero dovuto indurli a disporre ulteriori indagini citogenetiche, che avrebbero potuto condurre alla diagnosi della leucemia. Alla fine, tuttavia, i giudici di seconde cure hanno ritenuto insussistente il nesso di causalità tra tali condotte e l’evoluzione della malattia.

 

La lesione del diritto alla “autodeterminazione”

La vicenda è così approdata in cassazione a cui si sono rivolti con ulteriore ricorso i congiunti della donna lamentandosi, tra le varie doglianze, che sarebbe mancata nella sentenza impugnata una risposta alla loro richiesta di risarcimento dei danni subiti in proprio e iure successionis a causa della lesione del diritto all’autodeterminazione della congiunta determinata dal colpevole ritardo diagnostico.

Ed è appunto questo l’unico ma importante motivo di doglianza accolta dalla Suprema Corte, che ha evidenziato come in effetti, sin dall’atto introduttivo dell’appello, “fosse stato chiesto il risarcimento, tra gli altri danni, anche di quello personale subito dalla paziente che, ove avesse ricevuto la diagnosi in tempi anticipati, avrebbe potuto esercitare il diritto all’autodeterminazione: la dedotta violazione di legge ricorre, nel caso di specie, in quanto la Corte di merito non ha valutato la risarcibilità di tutti i danni allegati”.

 

L’omessa diagnosi di una malattia terminale va risarcita

Ed è qui che la Cassazione riafferma con forza l’orientamento secondo cui, “in tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere “cosa fare”, nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell’esito”.

La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, “determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto”, non coincide, precisa la Cassazione, con la perdita di “chances” connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita che non si è potuto compiere, ma “con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa”.

Preclusa alla paziente la possibilità di scegliere come affrontare l’ultimo tratto della vita

In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili – sottolineano i giudici del Palazzaccio – “non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di “chance” di guarigione, ma include la perdita di un “ventaglio” di opzioni con le quali scegliere come affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo – sul piano sostanziale – ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali”.

In questa prospettiva, prosegue la Cassazione, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo “mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili”, ovvero, all’opposto, “mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata”, ma anche “attraverso la mera accettazione della propria condizione”.

La sentenza quindi, limitatamente a questo aspetto, è stata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Rima, in diversa composizione.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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