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Nessuna deroga alla norma che prevede che l’autovelox debba essere collocato ad almeno un chilometro di distanza dal cartello che impone il limite di velocità da rispettare, e nulla rileva che si provenga da un’altra strada con limite inferiore. Lo ha chiarito la Cassazione, seconda sezione Civile, con l’ordinanza n. 25544/23 depositata il 31 agosto 2023 accogliendo il ricorso di un automobilista.

Automobilista impugna la multa perché l’autovelox è a meno di un km da cartello con il limite

L’uomo aveva proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Ferrara contro il verbale di contestazione per la violazione dell’articolo 142 comma 9 del Codice della Strada emesso dalla polizia locale di un’Unione dei Comuni per eccesso di velocità rispetto al limite vigente di 70 chilometri all’ora, con sanzione pecuniaria di 550 euro e la decurtazione di sei punti sulla patente di guida.

Il ricorrente aveva eccepito e contestato l’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale del limite di velocità e l’autovelox, come previsto dalla normativa (art. 25 comma 2 della Legge 120/2010 e capo 7.6 dell’allegato al D.M. numero 282/2017).

Opposizione prima, ma accolta in secondo grado: l’Unione dei Comuni ricorre per Cassazione

La sua opposizione era stata rigettata in primo grado ma in secondo grado il Tribunale di Ferrara l’aveva accolta. Di qui dunque il ricorso per Cassazione da parte dell’Unione dei Comuni che ha censurato le conclusioni del giudice circa la questione relativa all’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale del limite di velocità e l’autovelox. Questa la tesi della ricorrente. Secondo l’art. 25 comma 2 L. 120/2010 “fuori dai centri abitati gli autovelox non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”. Ciò perché in questo modo si consente all’utente di avere a disposizione uno spazio ragionevole per diminuire la velocità onde rispettare il limite.

Norma da disapplicare perché l’automobilista proveniva da una strada con limite inferiore

Ebbene, secondo l’Unione dei Comuni questa ragione giustificatrice della norma delimiterebbe l’ambito di applicazione del limite minimo di distanza alle ipotesi in cui vi sia un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità (per la prima volta) e non di un segnale che ripeta (in modo inalterato) il limite precedente.

E’ vero però che il capo 7.6 allegato al D.M. 282/2017 dispone che “nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo dell’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento”.

L’Ente tuttavia ha considerato che tale disposizione regolamentare fosse irragionevole ex articolo 3 della Costituzione, equiparando il caso dell’intersezione di strada dove il limite di velocità sia minore (come per l’appunto nella circostanza oggetto di discussione, dove nella strada da cui era sopraggiunto l’automobilista vigeva già il limite di 50 km/h) con quello di un’intersezione dove invece il limite sia maggiore.

Ma per la Cassazione doglianza infondata, il limite prescrive un’imposizione

Ma per la Suprema Corte il motivo di doglianza è infondato. “L’argomento invocato dall’Amministrazione a fondamento della richiesta di disapplicazione di un decreto governativo in danno del cittadino è di insostenibile fragilità e si può rovesciare, argomentando con pari persuasività che il segnale di limite di velocità, poiché prescrive un divieto (di superare quella velocità) segnala in ogni caso una imposizione, indipendentemente dall’esistenza di un precedente limite e dall’entità di tale limite”  replica la Cassazione, aggiungendo anche che il decreto ministeriale “si informa a un’esigenza di uniformità semplificante che difficilmente lo espone a rilievi sul fronte della ragionevolezza ex art. 3 Cost. Infine, ove mai tali rilievi potessero trovare ingresso con effetto di disapplicazione, il privato sarebbe assoggettato a una sanzione amministrativa in forza di un parametro normativo concretizzatosi nell’occasione del giudizio e non già prima della commissione della violazione”.

Ergo, ricorso rigettato e cancellazione della multa confermata.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenzioso con Pubblica Amministrazione

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