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Può un guasto al motore, una “causa di forza maggiore”, giustificare la sosta vietata in una Zona a Traffico Limitato? Per 37 giorni sicuramente no. E in ogni caso, una volta provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, è onere del trasgressore dimostrare di aver agito senza colpa.

Con l’ordinanza n. 8297/24 depositata il 28 marzo 2024 la Cassazione si è occupata di una singolare vicenda e con l’occasione ha ribadito una serie di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ricordando ad esempio che l’art. 3 della Legge n. 689/1981 pone una presunzione di colpevolezza a carico dell’autore del fatto vietato, o che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 del codice di procedura civile, opera solo riguardo alle circostanze comuni ad entrambe le parti, non potendo la parte contestare specificamente circostanze affermate da controparte che non le sono note.

 

Per un guasto al motore un’auto rimane parcheggiata per 37 giorni in una Ztl

Il caso. Un automobilista era stato sanzionato per la reiterata violazione dell’articolo 158, commi 2-6 del Codice della Strada, poiché, a causa di un guasto al motore, aveva lasciato parcheggiata la sua vettura, per ben 37 giorni, in vari punti della città di Cortona in cui era in vigore il divieto di sosta per ZTL.  Il veicolo, inizialmente parcheggiato in un’area consentita, una volta messo in moto si era spento e non era stato più possibile riavviarlo: sfruttando la messa in moto a spinta, era stato quindi spostato in vari punti della città, alcuni soggetti alla ZTL. Dopo l’iniziale intervento di un elettrauto e poi di un meccanico, dopo 37 giorni, appunto, il proprietario del mezzo si era finalmente rivolto a un carro attrezzi che aveva trasportato la macchina in officina.

Il proprietario ricorre contro i verbali per divieto di sosta fino in Cassazione

Dopo che gli erano stati comminati gli inevitabili verbali per divieto di sosta dalla Polizia Municipale, il trasgressore aveva proposto ricorso al Prefetto e poi al Giudice di Pace di Arezzo, che però lo avevano respinto, e lo stesso aveva fatto il Tribunale. Non contento, però, l’automobilista ha proposto ricorso anche per Cassazione che tuttavia ha sua volta rigettato tutti e tre i motivi di doglianza.

Con il primo, in particolare, il ricorrente si doleva del fatto che il Tribunale avesse ritenuto integrata la colpa necessaria, ex art. 3 della L. n. 689/1981 per le violazioni amministrative contestate, per non aver contattato la Polizia Municipale o le autorità del Comune, segnalando il veicolo in panne. Il tutto – aggiungeva – senza accertare d’ufficio se la normativa locale sulla ZTL prevedesse una deroga al divieto di sosta per quella specifica ipotesi e senza valutare se i comportamenti da lui adottati fossero comunque tali da eliminare la situazione antigiuridica.

Con il secondo motivo di ricorso, poi, l’automobilista censurava la scelta del Tribunale di applicare il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., alle sole circostanze considerate comuni alle parti e non invece a tutte quelle chiaramente articolate in fatto dal ricorrente, sulle quali il convenuto avrebbe dovuto prendere posizione.

Col terzo motivo, infine, lamentava la violazione dell’art. 7 comma 15 del CdS, invocando un’autonoma valutazione dell’elemento soggettivo relativo alle singole infrazioni commesse, oggetto di separati verbali della Polizia Municipale, rilevando che, data la diversità delle condotte di esenzione da colpa invocate (il ricorso prima ad un elettrauto, poi ad un meccanico e quindi la richiesta di intervento di un carro attrezzi, ritardata per difficoltà logistiche), l’elemento soggettivo avrebbe potuto ritenersi sussistente per alcune violazioni e non per altre, escludendo una valutazione unica sul punto.

 

Cassazione rigetta il ricorso, è il trasgressore a dover provare di aver agito senza colpa

Ma per la Cassazione, come detto, nessuno dei motivi esposti è degno di accoglimento. Quanto alla prima doglianza, la Suprema Corte la ritiene inammissibile ribadendo che l’art. 3 della L. n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, onerandolo di provare l’assenza di elemento soggettivo: proprio perché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta che l’autorità amministrativa ha ritenuto integrata e provata la fattispecie tipica dell’illecito, è onere del trasgressore provare di aver agito senza colpa.

Nel caso di specie, ha osservato osserva la Suprema Corte, non solo non era stata fornita alcuna spiegazione sul perché, seppur pienamente consapevole della ZTL, l’uomo non avesse fatto rimuovere il veicolo in tempo ragionevole, né avesse avvisato la Polizia municipale o il Comune per agevolare le operazioni di rimozione, ma addirittura aveva invocato l’intervento del giudice affinché ricercasse, d’ufficio, prove che potessero esentarlo dalla responsabilità colposa presunta.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ha confermato l’operato dei giudici di merito ribadendo che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., può invocarsi per escludere la necessità di provare certi fatti, solo in relazione a circostanze comuni alle parti: soltanto rispetto a queste, la parte può infatti assolvere l’onere di contestazione specifica che viceversa non sarebbe in grado di adempiere, non potendo pronunciarsi su circostanze affermate da controparte che non le sono note.

Infondato, infine, anche il terzo motivo di ricorso. In primo luogo, osservano gli Ermellini, perché l’invocato art. 7, comma 15 del C.d.S. ha il solo scopo di evitare l’applicazione dell’istituto della continuazione alla sosta vietata di veicoli protratta oltre le 24 ore, omettendo però qualsiasi indicazione su come accertare l’elemento soggettivo negli illeciti amministrativi di tale durata.

 

Oltre un mese di sosta vietata non può configurarsi come causa si forza maggiore

In secondo luogo perché la sentenza impugnata, per i giudici del Palazzaccio, ha ben considerato le condotte, attive ed omissive del ricorrente, rilevando che il malfunzionamento del veicolo – che in astratto avrebbe potuto qualificarsi come causa di forza maggiore, e dunque escludere la connotazione colposa della sosta vietata nel breve periodo – ha finito invece per perdere la sua natura potenzialmente eccezionale proprio per l’atteggiamento negligente ed ingiustificabile del proprietario del veicolo, che pur pienamente consapevole dell’esistenza del divieto di sosta in ZTL, non è ricorso ad interventi risolutivi entro un lasso di tempo ragionevole.

Sulla scia di tali considerazioni il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenzioso con Pubblica Amministrazione

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