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Vacanze di Pasqua, milioni di auto in circolazione, soprattutto per le tradizionali gite fuori porta di Pasquetta, città d’arte prese d’assalto, con relativi problemi di parcheggio. E’ dunque bene sapere, per i visitatori e turisti che devono risolvere l’annosa questione del posto auto, ma in generale per tutti gli utenti della strada, che il ticket per posteggiare sulle strisce blu va pagato anche se il parchimetro non consente la funzione per il pagamento con bancomat o carta di credito. Lo ha chiarito la Cassazione, seconda sezione Civile, con l’ordinanza n. 8313/2024 depositata il 27 marzo 2024.

Automobilista multato per sosta “gratis” sul park a pagamento

La decisione degli Ermellini non è così scontata se si pensa che il Giudice di Pace aveva invece accolto le ragioni dell’automobilista sanzionato. La vicenda è successa a Cervia in provincia di Ravenna. La polizia locale di quel comune aveva pizzicato una vettura parcheggiata sulle strisce blu ma priva del necessario tagliando per la sosta a pagamento.

Inevitabile il verbale redatto dagli agenti per sanzionare la sosta “gratis” dell’auto in area parcometro, senza però l’esposizione del necessario ticket, verbale di contestazione a cui ha poi fatto seguito l’ordinanza-ingiunzione ad hoc di pagamento emessa il 15 marzo 2019 dal Prefetto di Ravenna per violazione, per l’appunto, dell’articolo 157 commi 6 e 8 del Codice della Strada (sosta dell’autovettura in area parchimetro senza esposizione del ticket).

Il proprietario presenta opposizione, il parcometro non era abilitato alla carta di credito

Il proprietario, tuttavia, aveva proposto ricorso in opposizione al provvedimento avanti il Giudice di Pace di Ravenna: un’iniziativa che si distingue dalle migliaia e migliaia sul genere per le motivazioni addotte dall’automobilista sanzionato. L’opposizione si fondava infatti sul fatto che il parcometro non era abilitato al pagamento con carta di credito, come invece sarebbe stato imposto, secondo la tesi difensiva, dal comma 901 della legge 208 del 28 dicembre 2015 che, a far data dal 1 luglio 2016, estendeva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 15 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) a tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, inclusa la Pubblica amministrazione.

In buona sostanza l’opponente si è giustificato adducendo un problema che capita a molti in questi casi, la mancanza di monetine o contanti da inserire nella macchinetta che però, a suo dire, avrebbe dovuto essere dotata anche della possibilità di effettuare i pagamenti elettronici.

Il giudice di pace accoglie il ricorso, il Tribunale invece dà ragione al Comune

E il giudice di pace, complice anche la contumacia dell’amministrazione di Cervia, che non si era costituita in giudizio, con sentenza n. 631/2019 gli aveva dato ragione accogliendo l’opposizione e annullando l’ordinanza-ingiunzione.

Il Comune però aveva successivamente appellato la decisione e il Tribunale, quale giudice di secondo grado, aveva ribaltato il verdetto di prime cure accogliendo il gravame e ritenendo invece che l’operato della polizia locale fosse stato legittimo. I giudici avevano altresì precisato che in realtà “all’epoca dei fatti i parchimetri installati sul territorio comunale erano tutti abilitati a ricevere pagamenti anche con carte di credito”, mentre il proprietario della vettura non aveva “contestato un cattivo funzionamento dell’apparecchiatura”.

La Cassazione conferma, irrilevante il richiamo difensivo del ricorrente multato

Il caso è così approdato in Cassazione presso la quale ha proposto a questo punto ricorso l’automobilista, ma la Suprema Corte ha confermato il giudizio di secondo grado e con esso la legittimità della sanzione emessa dagli agenti. I giudici del Palazzaccio hanno ritenuto irrilevante il richiamo difensivo alla mancata disponibilità del pagamento con carta di credito sul parcometro di riferimento dell’area a park “incriminata”, così come la giustificazione della mancata disponibilità al momento di monete o danaro contante: il ticket va dunque comunque pagato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenzioso con Pubblica Amministrazione

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