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E’ utile ricordare che ciascun veicolo deve essere obbligatoriamente munito della cosiddetta “targhetta del costruttore”, che può essere una placca rettangolare di metallo o un’etichetta rettangolare autoadesiva la quale deve contenere determinate informazioni quali il nome del costruttore appunto, il numero di omologazione del veicolo, il numero di identificazione, la massa massima ammessa a pieno carico, ecc.  Nel caso in cui un mezzo ne sia sprovvisto, scatta una pesante sanzione pecuniaria e non ci sono giustificazioni che tengano.

A confermarlo una recente sentenza della Cassazione, la n. 4311/23 depositata il 13 febbraio 2023.

Pesante sanzione alla proprietaria di un motorino risultato privo della targhetta del costruttore

La Polizia stradale di Vibo Valentia il 10 marzo 2009 aveva elevato un verbale di contestazione, con relativa sanzione pecuniaria di 2.355 euro, per violazione dell’art. 74 commi 1 e 6 del Codice della Strada, alla mamma di un minore quale proprietaria del mezzo e obbligata in solido con il figlio, il quale era stato fermato alla guida di un ciclomotore privo per l’appunto della targhetta di identificazione del costruttore.

La donna aveva proposto opposizione avanti il giudice di pace di Pizzo, che però l’aveva rigettata, accogliendo invece quella contro il verbale di sequestro del veicolo, disposto quale sanzione accessoria. La genitrice aveva appellato la decisione, ma con sentenza del 2019 anche il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice di seconde cure, aveva rigettato il gravame. La signora aveva obiettato di essere divenuta proprietaria del motorino soltanto alle 10 del giorno di contestazione dell’illecito, ma i giudici avevano rilevato che il verbale risultava comunque redatto successivamente, ossia alle 12 della stessa giornata, che la donna non aveva addotto a sua difesa non il fatto che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà, bensì la convinzione di adempiere ad un obbligo imposto dalla stessa pubblica autorità, ma in realtà insussistente, e che la fattispecie della contraffazione, asportazione, sostituzione o alterazione della targhetta implicava (anche) la mancanza di una targhetta leggibile e, perciò, la contestazione ex art. 74 cod. strada era stata corretta.

La mamma del ragazzo, tuttavia, non si è fermata in appello e ha proposto ricorso anche per Cassazione contestando come illegittima l’applicazione dell’art.74 cod. strada, in relazione agli artt. 3, 4, 22 e 23 legge 689/81, in relazione alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo e del ritiro della carta di circolazione, nonché in relazione agli artt. 210, 213 e 216 Cod. strada.

Secondo la tesi difensiva, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato le norme del codice della strada e del suo regolamento di attuazione che regolano la redazione dei verbali di contestazione, nel senso che non avrebbe considerato che era stata contestata la circolazione con un veicolo mancante della targhetta, laddove l’art. 74 sanziona la diversa condotta della contraffazione, asportazione, sostituzione o alterazione della targhetta.

Inoltre, la ricorrente ha sostenuto che il figlio in realtà non avrebbe circolato alla guida del veicolo mancante della targhetta identificativa, come riportato in verbale, ma che lo stava portando dalla Polizia stradale in luogo di altro soggetto e in adempimento di un ordine, spiegando come il veicolo risultasse da lei acquisito in proprietà mezz’ora prima della redazione del verbale e che perciò non vi era stata possibilità di rendersi conto della mancanza della targhetta.

 

La targhetta è un dato identificativo obbligatorio

Secondo la Cassazione, tuttavia, il motivo di doglianza è infondato. Secondo l’art.74 cod. strada, rammentano gli Ermellini, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione una targhetta di identificazione che deve essere collocata, come il numero di identificazione del telaio, in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzazione del veicolo stesso. L’intera disposizione, chiarisce la Suprema Corte, è finalizzata a consentire in ogni momento l’identificazione del mezzo attraverso la assegnazione ad esso di un numero registrato nella documentazione in possesso della Motorizzazione civile. Nel caso di specie, invece, il veicolo non aveva una targhetta del costruttore e, perciò, “mancava di uno dei dati identificativi”.

Essendo poi incontestato che il ciclomotore fosse di proprietà della ricorrente, “questa avrebbe dovuto non acconsentire alla circolazione del mezzo prima di aver regolarizzato presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri la identificazione del mezzorimarcano i giudici del Palazzaccio, evidenziano anche come la proprietaria del motorino non avesse neppure allegato il fatto che il veicolo circolasse contro la sua volontà.

In conclusione, secondo la Cassazione è esclusa la lamentata violazione di legge e “la illegittimità della sanzione accessoria (del sequestro, ndr) non riverbera alcun effetto sulla legittimità della contestazione e sull’applicazione della sanzione in quanto evidentemente costituisce provvedimento del tutto autonomo”. Dunque, ricorso respinto e salata multa confermata.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

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