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Come va calcolato e liquidato il cosiddetto “danno iatrogeno differenziale”, quando cioè le lesioni subite per una malpractice medica, e per le quali si chiede il risarcimento, hanno aggravato una patologia e postumi permanenti già preesistenti di cui la vittima avrebbe comunque sofferto?

Con l’ordinanza n. 35025/22 depositata il 29 novembre 2022 la Corte di Cassazione, accogliendo in pieno il relativo motivo di ricorso di una paziente, ha riaffermato con forza un fondamentale principio a tutela dei danneggiati, ribandendo che è scorretto ridurre i punti percentuali di invalidità relativi alle lesioni pregresse perché, per citare uno dei passaggi chiave della pronuncia, “sono le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale”: privazioni (e connesse sofferenze) che “progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell’invalidità”.

 

Una paziente chiede i danni per un errato intervento ma la domanda è accolta solo in parte

La vicenda. Una paziente aveva citato in giudizio avanti il Tribunale di Chieti, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un errato intervento di stabilizzazione vertebrale, la casa di cura in cui l’aveva effettuato e il medico che l’aveva seguita, i quali avevano ottenuto di chiamare in garanzia le rispettive assicurazioni. Con sentenza del giugno 2016 il giudice, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato le due compagnie a risarcire alla danneggiata la somma di 41.050 euro oltre accessori.

La donna aveva però appellato la decisione lamentando, tra l’altro, il mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e l’errata quantificazione del danno da invalidità permanente e da invalidità temporanea parziale, ma la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del febbraio 2021, aveva integralmente rigettato il gravame.

La danneggiata ricorre per Cassazione contestando anche il calcolo del danno iatrogeno differenziale

A questo punto la paziente ha proposto ricorso anche per Cassazione con cinque motivi di doglianza e quello che qui preme, e che è stato accolto, riguarda appunto il cosiddetto danno iatrogeno. La danneggiata ha contestato integralmente la parte della sentenza di seconde cure nella quale si sosteneva che il Tribunale di Chieti, in ragione della preesistenza della patologia in questione rilevata dai consulenti tecnici nominati dal giudice, e della sua incidenza invalidante rispetto all’invalidità da essi complessivamente accertata (20 per cento), avesse correttamente determinato nella misura del 10 per cento lo stato di invalidità riferibile al fatto dannoso, senza il quale l’attrice sarebbe stata comunque affetta da un’invalidità al 10 per cento, essendo appunto emerso dalla Ctu l’esistenza di una patologia rachidea degenerativa già prima dell’intervento. La ricorrente ha lamentato che, in tal modo, la Corte di appello aveva disatteso il principio di diritto secondo cui, in materia di danno differenziale da invalidità permanente, il risarcimento per equivalente è pari alla differenza fra la somma tabellarmente corrispondente alla percentuale complessiva di danno biologico e quella tabellarmente corrispondente alla percentuale di danno biologico riconducibile alla lesione che il paziente si era autonomamente procurato.

Per la Suprema Corte il motivo è “manifestamente fondato” e qui gli Ermellini ripercorrono e danno continuità ai principi della giurisprudenza di legittimità in materia di danno differenziale. “In tema di risarcimento del danno alla salute – ricordano i giudici del Palazzaccio -, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell’evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’art. 41 c.p., sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno”.

 

La menomazione coesistente e concorrente rispetto al maggior danno prodotto dall’illecito

La Cassazione prosegue spiegando che può costituire concausa dell’evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi “coesistente” vuoi “concorrente” rispetto al maggior danno causato dall’illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.. In particolare, quella “coesistente” è, di norma, “irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato), sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno”.

Viceversa, secondo lo stesso criterio, “quella “concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso), sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni”.

Se le patologie pregresse consentivano una vita normale la “validità” ante sinistro è del 100%

In tema di liquidazione del danno alla salute, prosegue la Suprema Corte, “l’apprezzamento delle menomazioni policrone “concorrenti” in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall’illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l’invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito, e poi quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di “validità” anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto”.

 

Va considerata sempre l’incidenza peggiorativa sullo stato preesistente

Passando quindi al caso specifico, pur dando atto che il consulente tecnico aveva correttamente sottolineato che le lesioni conseguenti al sinistro avevano inciso in termini peggiorativi su una patologia preesistente, la Corte di merito aveva confermato la decisione di primo grado, specificamente impugnata sul punto, che aveva quantificato il danno, come detto, ponendo a base del calcolo tabellare una percentuale invalidante del 10 per cento, pari alla differenza tra quella del 20 per cento effettivamente riscontrata dal Ctu e quella ascrivibile alle menomazioni preesistenti concorrenti.

Così facendo, però – sentenzia la Cassazione – la Corte ha disatteso il criterio sopra individuato, che avrebbe comportato la necessità di calcolare il valore monetario dall’invalidità complessivamente accertata e di sottrarre da tale valore quello corrispondente al grado di invalidità derivante dalle menomazioni preesistenti concorrenti, fatta salva la possibilità di esercizio del potere discrezionale di applicare la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto”.

Va sempre garantito il diritto all’integrale risarcimento del danno

In altri termini, dalla sentenza impugnata non si evince che la Corte d’appello “abbia effettuato una quantificazione rapportata all’invalidità complessiva successiva al sinistro (comprensiva delle menomazioni preesistenti e di quelle causate dal sinistro che, in rapporto policrono concorrente, hanno aggravato la precedente condizione dell’appellante) per poi pervenire, tramite sottrazione del valore monetario corrispondente alla patologia originaria, a determinare il “differenziale” risarcitorio spettante al danneggiato” ripete la Cassazione, concludendo con lo specificare le ragioni che rendono necessaria “l’adozione di tale corretto metodo di calcolo, in funzione del diritto all’integrale risarcimento del danno ascrivibile a responsabilità dei sanitari”.

 

Sono le funzioni vitali perdute dalla vittima e le privazioni a costituire il danno risarcibile

Sono infatti, va a concludere la Cassazione, “le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: tali privazioni (e le connesse sofferenze) progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell’invalidità; la misura convenzionale cresce, invece, secondo progressione aritmetica. Ciò si riflette nel metodo di liquidazione che, dovendo obbedire al principio di integralità del risarcimento (art. 1223 cod. civ.), opera necessariamente, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Tale principio resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo all’incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile”.

Un punto di invalidità è uguale a quello cui si somma solo nella sua espressione numerica (che progredisce aritmeticamente), non nel sostrato reale (l’entità delle rinunce corrispondenti) che concorre a rappresentare, né, parallelamente, nella sua traduzione monetaria. La sentenza è stata dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà attenersi, nella liquidazione, ai criteri suindicati.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Malasanità

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