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Con la pronuncia numero 18773/2016 la Suprema Corte ha operato un deciso cambio di rotta rispetto agli orientamenti assunti negli ultimi anni in merito al risarcimento del danno derivante da lesioni che determinano un danno biologico sino al 9%, affermando che non sempre la diagnosi strumentale è necessaria. È il medico legale, piuttosto, che in sede di accertamento è libero di individuare di quali strumenti ha bisogno per valutare un danno e di utilizzare, quindi, strumenti anche diversi dai soli referti per immagini.

Il dibattito è sorto a seguito dell’emanazione del decreto legge n. 1/2012 con il quale si è stabilita la risarcibilità del danno permanente solo in presenza di un “accertamento clinico strumentale obiettivo”, ovverosia, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 235/2014 e con l’ordinanza numero 242/2015, di un documento diagnostico per immagini.

Tale condizione, e l’interpretazione che ne è stata data dalla Consulta (oltre che ovviamente da quasi tutte le Compagnie di assicurazione), tuttavia, sono state sin da subito criticate dalla dottrina sulla base di argomentazioni tutt’altro che banali. Si pensi, ad esempio, alla sorte di una donna in gravidanza che, impossibilitata a sottoporsi a radiografia, non potrebbe mai essere risarcita.

La nuova posizione della Cassazione si pone proprio sulla scia delle perplessità sollevate negli anni e le abbraccia, rafforzando il ruolo del medico e la sua abilità di comprendere in quali casi la diagnosi strumentale non può essere evitata.

I giudici, più precisamente, hanno affermato che l’articolo 32, comma 3-ter e 3-quater, del decreto legge n. 1/2012, va letto “in correlazione alla necessità (da sempre viva in tale specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”.

Il cambio di rotta posto in essere dalla Cassazione è stato peraltro anticipato anche in altre pronunce recenti, come la numero 769/2016 del Giudice di Pace di Venezia, con la quale tale ufficio ha sancito che le Compagnie, se un danneggiato produce referti medici e radiografie, non possono pretendere altri accertamenti strumentali come condizione per un congruo risarcimento, altrimenti non sfuggono alla segnalazione all’Ivass, l’Istituto di Vigilanza, o la numero 2091/15 del Giudice di Pace di Verona, che in un caso di colpo di frusta “contestato”, ha stabilito come “anche le mani del medico esperto” possano valutare “una situazione di permanente contrattura o lesione muscolare”, come appunto la distorsione del rachide cervicale.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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