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La sanzione “accessoria” se la sarebbe strameritata ma non era applicabile: non è possibile revocare la patente per guida in stato di ebbrezza a un monopattinista per il semplice fatto che per condurre il monopattino non è richiesta alcuna abilitazione, esattamente come per le biciclette. Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 48083/23 depositata il 4 dicembre 2023, con la quale ha “graziato” un giovane che l’aveva combinata grossa.

Monopattinista ubriaco provoca incidente: condanna a 5 mesi e revoca della patente

L’imputato, mentre procedeva con il suo monopattino, ne aveva infatti perso il controllo causando un incidente stradale e, sottoposto alle analisi alcolemiche, gli era stato riscontrato un tasso nel sangue di 1,67 grammi per litro, ben oltre l limite di 0,5. Il monopattinista, avanti il Tribunale di Milano, aveva patteggiato la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con la sospensione condizionale, più l’ammenda di 1.400 euro ma, per il reato di cui all’articolo 186, commi 1, 2 lettera c) e 2 bis del Codice della Strada, guida in stato di ebbrezza appunto, il giudice, al di fuori dell’accordo intervenuto fra il Pubblico ministero il giovane, gli aveva comminato anche la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

L’imputato ricorre in Cassazione per inapplicabilità della sanzione accessoria sul titolo di guida

Attraverso il proprio legale, l’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione facendo appunto leva sull’erroneità dell’applicazione, in sede di patteggiamento, da parte del giudice di merito, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida perché “disposta in violazione dell’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione” per citare il ricorso.

La Cassazione gli dà ragione, il monopattino come la bicicletta non richiede alcuna abilitazione

Doglianza ritenuta fondata dalla Suprema corte che ha anche rammentato come la stessa Legge di bilancio 2020 assimili in modo esplicito alla bicicletta il monopattino “a propulsione prevalentemente elettrica”: in particolare è l’articolo 1, comma 75 quinquies, della legge n. 12 del 27/12/2019 a compiere l’equiparazione, fatto salvo quanto previsto “dai commi da 75 a 75 vicies ter”, che tuttavia non riguardano aspetti rilevanti nel processo per guida in stato d’ebbrezza.

Gli Ermellini concludono, dunque, che anche al monopattino deve applicarsi la giurisprudenza di legittimità che vale per le biciclette: non si può comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida a chi si è posto in stato d’ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione.

Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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