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Con la sentenza n. 25827/23 depositata il 15 giugno 2023 la Cassazione è tornata ad occuparsi dell’ignobile fenomeno della pirateria stradale confermando la condanna di un pirata, peraltro già sanzionato per altre gravi violazioni al codice della strada.

 

Automobilista condannato per omissione di soccorso

Il Tribunale di Pistoia, con verdetto del 2020, integralmente confermato anche dalla Corte d’appello di Firenze nel 2022, aveva ritenuto un automobilista colpevole del reato, appunto di omissione di soccorso, per avere omesso di fermarsi e prestare assistenza ad una persona rimasta ferita in seguito ad un incidente che questi aveva provocato, ricollegabile pertanto alla sua condotta, accaduto nel 2014. E lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione oltre a infliggergli la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per due anni.

L’imputato tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione lamentando il fatto che la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di colpevolezza, si sarebbe basata (solo) sul contenuto della querela, che non sarebbe stata neppure acquisita agli atti del giudizio, e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è del tutto inammissibile, in primis perché reitera censure già svolte in sede di appello. Ma al di là di questo, spiega la Cassazione, le doglianze sono manifestamente infondate. A prescindere dal contenuto della querela, infatti, ribadiscono i giudici del Palazzaccio, “non vi sono dubbi che il sinistro provocato dall’imputato che tamponò l’auto su cui viaggiavano le persone offese causò delle lesioni che si manifestarono a breve, tanto che il padre condusse la figlia al pronto soccorso. Per converso è emerso che l’imputato si è allontanato pochi istanti dopo l’incidente che, date le caratteristiche, ovvero un violento tamponamento, rendeva necessario accertarsi delle condizioni di salute dei soggetti coinvolti”.

 

Il dolo eventuale

Al riguardo la Suprema Corte sottolinea che “l’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti”. E infatti la Corte d’Appello, in motivazione, aveva osservato che “il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all’elemento volitivo, può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio

Manifestamente infondato secondo gli Ermellini anche l’altro motivo di doglianza. I giudici di secondo grado avevano infatti ben motivato il diniego del beneficio della sospensione condizionale “non potendosi formulare nei confronti dell’imputato un giudizio prognostico positivo alla luce dei precedenti per guida in stato di ebbrezza e considerato altresì che lo stesso guidava un’auto priva di assicurazione”. Dunque, condanna confermata in toto.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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