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Possono assumere pieno valore nella ricostruzione di un sinistro anche le dichiarazioni di testimoni che non siano indicati né nel Cid, la Constatazione amichevole d’incidente, né nel rapporto delle forze di polizia. A stabilirlo una particolare sentenza, pubblicata l’11 agosto 2023, del Tribunale di Pisa che, in questo modo è arrivato a definire le responsabilità di un sinistro dalla dinamica incerta.

Non superata per il giudice di pace la presunzione di pari responsabilità di un incidente

Ad avviare il contenzioso era stata un’impresa di autoriparazione che aveva rilevato il credito dal proprietario della vettura che aveva avuto la peggio nell’incidente. Il giudice di pace, tuttavia, aveva riconosciuto un risarcimento di soli 2.800 euro ritenendo non superata la presunzione di pari responsabilità ex articolo 2054, secondo comma, del codice civile. 

L’incidente era accaduto in corrispondenza di una rotatoria, la vettura, in quel momento ferma, era stata affiancata e “agganciata” da un autocarro. Il consulente tecnico d’ufficio incaricato ad hoc aveva ritenuto i danni compatibili con la descrizione del sinistro effettuata dal carrozziere, ma, a fronte degli scarni elementi disponibili, non aveva assunto posizione sulla dinamica e il giudice aveva appunto optato salomonicamente per una corresponsabilità al cinquanta per cento tra le due parti coinvolte, ritenendo di non dover dare credito alle dichiarazioni di alcuni testimoni che confermavano la ragione piena dell’automobilista. Motivo? Non erano stati indicati né nel Cid né nel verbale di polizia e risiedevano nello stesso paese del danneggiato.

 

Il tribunale riconosce il risarcimento pieno grazie ai testi ammessi pur se non indicati nel Cid

L’autoriparatore, tuttavia, ha proposto appello e il tribunale di Pisa lo ha accolto sulla base proprio delle testimonianze decisive rese dai testi, e ammesse a pieno titolo. Secondo i giudici, infatti, in caso di incidenti senza feriti ma con soli danni materiali non è anomalo né infrequente che i testimoni non attendano l’arrivo delle forze delle forze dell’ordine per i rilievi e lascino i loro recapiti e riferimenti in caso di bisogno, così come non rileva la residenza nello stesso comune con una delle parti coinvolte.

La responsabilità del sinistro è stata quindi attribuita in toto al conducente dell’autocarro con relativa condanna della sua assicurazione al risarcimento integrale alla controparte e così il carrozziere ha ottenuto la restante parte di liquidazione del danno, per un ammontare di più di duemila euro oltre a quelli già stabiliti in primo grado.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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