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Se la targa “prova” non viene esposta durante la circolazione del veicolo la multa per omessa copertura assicurativa è inevitabile e legittima. Lo ha chiarito e ribadito la Cassazione, con l’ordinanza n. 27437/22 depositata il 2 novembre 2022. 

 

Contestate le multe per scopertura assicurativa per la mancata esposizione della targa prova

Una società bresciana rivenditrice di autocarri e veicoli industriali aveva proposto opposizione nei confronti di sei verbali di accertamento elevati dalla Polizia provinciale di Brescia, con cui era stata accertata la violazione dell’art. 193, commi 1 e 2 del codice della strada e comminata la sanzione amministrativa complessiva di 2.970 euro, oltre alle spese di notifica. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione e il Tribunale di Brescia quale giudice di seconde cure, con sentenza del 2021, aveva rigettato il gravame dell’azienda. 

Il tribunale aveva confermato la correttezza della statuizione con la quale il giudice di prime cure aveva ritenuto che, per effetto della mancata esposizione della targa prova, confermata dalla documentazione fotografica in atti, la circolazione del mezzo in questione era da considerarsi avvenuta senza la prescritta copertura assicurativa e che, di conseguenza, doveva ritenersi integrata la fattispecie prevista dall’art. 193 del codice della strada. “La circolazione in difetto di esposizione della targa prova – avevano sentenziato i giudici di secondo grado – comporta la violazione dell’obbligo assicurativo, in quanto non permette di accertare che quello specifico veicolo, in quello specifico contesto temporale, circolasse munito di una specifica targa prova coperta da una specifica polizza assicurativa”.  Ragion per cui, trattandosi di sanzione inflitta per la circolazione senza copertura assicurativa, doveva escludersi che essa fosse stata applicata per un fatto diverso da quello contestato, visto appunto che la circolazione del veicolo senza l’esposizione della targa comporta che esso stia circolando senza copertura assicurativa”.

La ditta ha dunque proposto ricorso anche per Cassazione lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 474 del 2001 e dell’art. 193 del codice della strada, e censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che dall’omessa esposizione della targa prova discendesse automaticamente la mancanza di assicurazione del veicolo, senza considerare che il fatto contestato con i verbali di accertamento in realtà era consistito nella mancata esposizione della targa prova e non nella mancanza della targa a bordo del veicolo. Secondo l’impresa ricorrente, nel caso di targa non esposta ma a bordo del veicolo, la sanzione da applicare sarebbe dovuta essere quella specificamente prevista dall’art. 2, comma 1 , del d.P.R. n. 474 del 2001, che altrimenti non avrebbe avuto ragion d’essere. 

 

La targa prova, che garantisce la copertura dell’assicurazione, va esposta

Ma per la Suprema Corte la doglianza è infondata. Gli Ermellini spiegano che, a norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 474 del 2001, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. “Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolocome accertato, in fatto, nel caso in esame, con apprezzamento non censurato per l’omesso esame del fatto decisivo costituito, in ipotesi, dalla presenza a bordo del veicolo della targa ancorché non esposta ma del quale non è stata dimostrata alcuna emergenza dagli atti di causa integra gli estremi dell’illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, del codice della strada) e della copertura assicurativa (art. 193, comma 2, del codice della strada)”.

Secondo i giudici del Palazzaccio, non rileva neppure il fatto che  tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, “poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione”. Dunque, ricorso rigettato e sanzione definitivamente confermata. 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenzioso con Pubblica Amministrazione

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