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Finalmente, dopo un’attesa durata 18 anni, la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale (macrolesioni) diventa realtà. Martedì 16 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento che dà il via libera alla tabella unica.

Il Cdm, spiega una nota di Palazzo Chigi, “su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in ItalyAdolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che reca la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

 

La Tabella unica nazionale stabilisce un valore pecuniario da attribuire ogni punto d’invalidità

In altri termini, la tabella unica nazionale stabilisce un valore pecuniario certo da attribuire a ogni singolo punto di invalidità (danno biologico), compreso tra dieci e cento punti, ed è integrata da tre ulteriori tabelle sul risarcimento del danno morale. È stata elaborata tenendo conto di tre specifici aspetti, che concorrono a stabilire il valore pecuniario del risarcimento al danneggiato: danno biologico permanente, ovvero lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona, il cui valore economico varia anche in base all’età del soggetto lesodanno morale (sofferenza psicologica interiore) e danno biologico temporaneo (inabilità temporanea).

Il testo licenziato dal Consiglio dei ministri, prosegue il comunicato di Palazzo Chigi, “provvede alla predisposizione di tabelle uniche per tutto il territorio nazionale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. Le tavole contengono i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale”.

Il valore del primo punto di invalidità

Il valore del primo punto di invalidità è pari a 939,78 euro. Tale importo è destinato a essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat.

Inoltre, per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidato, a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato annualmente. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 % e il 60 % del danno liquidato a titolo di danno biologico temporaneo.

La soddisfazione del Ministro

Grande soddisfazione è stata espressa dal ministro Adolfo Urso, che ha sottolineato come la tabella unica nazionale rappresenti “un significativo passo in avanti verso maggiori certezze e una uniformità di trattamento, che andrà a beneficio sia dei consumatori che delle compagnie assicurative”.

Questo provvedimento, aggiunge Urso, si inserisce all’interno di un più ampio percorso di riforma strutturale del settore assicurativo quanto mai necessario: “un atto di responsabilità nei confronti del nostro Paese, con l’obiettivo di garantire efficienza e sostenibilità al settore”. Il ministro ha ricordato come il provvedimento nasca per garantire il diritto per le vittime di sinistri di avere un pieno ed equo risarcimento del danno non patrimoniale, razionalizzando al tempo stesso i costi gravanti sul sistema assicurativo e, di riflesso, il diritto dei consumatori a vedere garantito un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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