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Se una Pubblica Amministrazione ridetermina l’ammontare di una sanzione quest’atto è anche interruttivo della prescrizione?

Il quesito, che può sembrare apparentemente tecnico, in realtà è di sostanziale importanza e la risposta non era nemmeno così pacifica se un contenzioso in materia si è trascinato fino in Cassazione e se la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 787/22 depositata il 12 gennaio 2022, nel rispondere affermativamente alla questione, ha colto l’occasione per fare chiarezza.

Respinta in appello l’opposizione di un trasgressore per una sanzione in materia ambientale

La causa in oggetto riguarda una violazione in materia ambientale. Con sentenza del 2017 la Corte di appello di Perugia (in foto), in accoglimento dell’appello avanzato dalla Comunità Montana Alta Umbria, aveva rigettato l’opposizione proposta da un cittadino contro un’ordinanza di ingiunzione del 30 aprile 2014 – le date qui sono cruciali – che, sulla base di un verbale di accertamento del 17 ottobre 2008, gli aveva applicato una sanzione amministrativa per avere effettuato lavori di sbancamento in totale difformità dall’autorizzazione alla esecuzione delle opere di bonifica.

Per i giudici territoriali la ri-determinazione della sanzione ha interrotto la prescrizione

Per quel che qui interessa, la Corte territoriale aveva motivato questa conclusione dichiarando infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente, che pure era stata accolta dal giudice di primo grado, ritenendo che il relativo termine quinquennale fosse stato interrotto dal provvedimento notificato il 7 marzo 2011 con cui la pubblica amministrazione, in parziale accoglimento delle ragioni dello stesso interessato, aveva rideterminato l’ammontare della sanzione, oltre al fatto che, trattandosi di infrazione a carattere permanente, il dies a quo ai fini della prescrizione sarebbe decorso dal ripristino dello stato dei luoghi, il cui momento non era stato indicato, come era suo onere, dal trasgressore.

Il quale, a questo punto, ha proposto ricorso per Cassazione con vari motivi di doglianza tra cui, quello che interessa nello specifico, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 in relazione agli artt. 23 e 28 legge n. 689 del 1981 e agli artt. 2934 e 2943 cod. civ. Il ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’atto di rideterminazione della sanzione pecuniaria notificato dall’amministrazione nel 2011 fosse idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 legge n. 689 del 1981, in contrasto,  a uo dire, con il carattere del tutto atipico del provvedimento e con il principio che attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione soltanto agli atti tipici del procedimento sanzionatorio.

Ma per la Suprema Corte il motivo ta respinto. “Il capo della decisione impugnata che ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione al provvedimento con cui l’Amministrazione, in parziale accoglimento delle ragioni dell’interessato, aveva rideterminato l’ammontare della sanzione, non si pone in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in materia di sanzione amministrativa, solo gli atti tipici del procedimento sono idonei ad interrompere la prescrizione” spiegano gli Ermellini .

 

Rideterminare la sanzione manifesta la volontà della PA di dare corso al provvedimento

Tale indirizzo, proseguono i giudici del Palazzaccio, trova fondamento nel rilievo che “con tali atti l’Amministrazione esprime la propria volontà di dar corso al procedimento sanzionatorio e, quindi, di proseguire nell’azione punitiva. Sulla base di tale premessa, il provvedimento con cui l’Amministrazione ridetermina, sulla base dei rilievi difensivi dell’interessato, l’ammontare della sanzione, nella specie riducendolo, possiede a tutti gli effetti natura di atto del procedimento sanzionatorio, che, per di più, manifesta direttamente, diversamente da quanto può ritenersi per altri atti procedimentali, quali ad esempio l’audizione dell’interessato, la volontà di dar corso alla applicazione della sanzione”.

La rideterminazione dell’ammontare della sanzione costituisce infatti “esercizio di un potere discrezionale che manifesta la pretesa punitiva, esprimendo l’intenzione dell’ente di riscuotere la sanzione amministrativa”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenzioso con Pubblica Amministrazione

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