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Il risarcimento del danno patrimoniale, come nel caso dei danni materiali al proprio veicolo in seguito a un sinistro stradale, si estende anche agli oneri accessori e consequenziali, ragion per cui, in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare il mezzo, il risarcimento deve comprendere anche l’Iva, anche se la riparazione non è ancora avvenuta.

E’ una sentenza importante per i danneggiati, considerato che l’Iva non è per nulla una voce secondaria sul conto finale del carrozziere o del meccanico, quella, la numero 5120/23 depositata dalla Cassazione il 17 febbraio 2022 e con la quale, per l’appunto, la Suprema Corte confermando, suoi precedenti orientamenti, in una vicenda riguardante l’azione di risarcimento danni da circolazione stradale, ha statuito in merito alla risarcibilità dell’Iva in ipotesi di danno al veicolo e a prescindere dalla prova dell’esborso, nonché del valore, ai fini del limite della domanda, della dichiarazione del valore per il contributo unificato di iscrizione al ruolo, su cui si basa la tassazione per le spese degli atti giudiziari.

Iva non riconosciuta in mancanza di prova da parte del danneggiato dell’effettivo esborso

La vicenda trae origine da una azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno patito da un automobilista al proprio veicolo in seguito ad un incidente. Il Giudice di Pace di Pozzuoli aveva accolto la domanda risarcitoria, ma l’aveva contenuta nei limiti di 5.200 euro, pur dando atto dell’effettivo quantum accertato nella misura maggiore di 9.127,46 euro, in quanto il danneggiato, nell’atto introduttivo, aveva indicato il primo importo quale valore della causa ai fini del contributo unificato. Per tale ragione il Giudice di pace aveva ritenuto implicitamente contenuta la domanda entro il suddetto valore.

La sentenza era stata quindi impugnata dall’automobilista dinanzi al Tribunale di Napoli, quale giudice di secondo grado, che aveva accolto il gravame condannando l’assicurazione a risarcire l’importo di euro 9.127,46, ma al netto dell’Iva in quanto il danneggiato non aveva dato prova dell’effettivo esborso nei confronti dell’autoriparatore. Il Tribunale partenopeo, inoltre, aveva compensato le spese del gravame data la divergenza tra la dichiarazione ai fini del contributo unificato e il valore effettivo della condanna.

Il danneggiato a questo punto ha proposto ricorso anche per Cassazione con due motivi, entrambi accolti. Il primo afferiva alla compensazione delle spese, e sul punto la Suprema Corte ha statuito che “il valore della causa ai fini del contributo unificato ha finalità esclusivamente fiscali senza spiegare alcun altro effetto” e per tale motivo non è giustificabile la compensazione delle spese statuita dalla corte di merito.

 

Per la Cassazione l’Iva è dovuta anche se la riparazione non è avvenuta

Il secondo motivo, invece, quello che più preme, riguardava appunto la mancata condanna dell’assicuratore al pagamento dell’intero danno e, quindi, comprensivo dell’Iva stimata necessaria per le riparazioni. La Corte di Cassazione, confermando un suo risalente orientamento, ha affermato che “il costo necessario per provvedere alle riparazioni del veicolo danneggiato è necessariamente comprensivo dell’Iva che il riparatore è tenuto per legge ad addebitare al soggetto committente”.

Gli Ermellini hanno ricordato che è orientamento “consolidato e risalente” che “il risarcimento del danno patrimoniale si estende anche agli oneri accessori e consequenziali sicché in sede di liquidazione delle spese necessarie per riparare un veicolo il risarcimento deve comprendere anche l’Iva pur se la riparazione non è ancora avvenuta a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva”.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Napoli che dovrà fare ammenda nella definizione finale della causa tenendo conto di tali principi.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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