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Il Dl n. 4/2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022, il cosiddetto Decreto-Sostegni Ter con misure urgenti collegate alle varie emergenze, economiche in primis, determinate dalla pandemia, contiene anche provvedimenti importanti per coloro che abbiano subito danni a causa di reazioni avverse alla vaccinazione anti Sars-CoV2.

Stanziati fondi per 150 milioni in due anni per i danni da vaccino anti-Covid

In primo luogo vengono stanziati 50 milioni per il 2022 e 100 per il 2023 per indennizzare i danneggiati. Ma, soprattutto, il Decreto interviene per modificare la legge n. 210 del 25 febbraio 1992 sugli indennizzi per gli effetti avversi da vaccino, aggiungendo all’art. 1 il nuovo e fondamentale comma 1 bis, che recita, testualmente: “L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.

Indennizzo dovuto anche se la vaccinazione era raccomandata ma non obbligatoria

Un intervento, quello del legislatore, atteso, auspicato e necessario perché la legge, nella sua originaria formulazione, avrebbe consentito soltanto l’indennizzo dei danni derivanti dalla vaccinazione obbligatoria, mentre il vaccino anti-Covid è (solo) fortemente raccomandato per la stragrande maggioranza della popolazione, ad eccezione di alcune categorie specifiche.

Senza questa modifica, sarebbe stato indispensabile che, a seguito di un procedimento giudiziario, si fosse giunti ad interpellare la Corte Costituzionale, come avvenuto anche in passato per altre vaccinazioni fortemente raccomandate, com’è il caso dell’anti-polio.

Ora invece con il nuovo comma 1 bis dell’art. 1 l’indennizzo spetterà non solo in caso di obbligo vaccinale, ma anche alle categorie che, pur non essendo obbligate, hanno seguito le raccomandazioni ministeriali ricevendo il vaccino.

Le risorse costituiranno un apposito fondo ministeriale e saranno poi trasferite alle Regioni

Le risorse per gli indennizzi, come detto 150 milioni in due anni, sono stanziate in un apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute, che provvederà ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio.

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Categoria:

Malasanità

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