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L’assicurazione non può negare il risarcimento a una persona rimasta vittima di un incidente stradale che abbia presentato una richiesta stragiudiziale incompleta se non gli ha mai richiesto di integrare la documentazione: se la compagnia non si avvale delle facoltà di chiedere le integrazioni ritenute necessarie, l’onere a carico del danneggiato deve ritenersi assolto.

Vittima di un incidente stradale propone azione diretta verso l’assicurazione

A ribadire questo fondamentale principio a tutela degli assicurati, con sentenza pubblicata il 23 gennaio 2024, la decima sezione Civile del Tribunale di Napoli che ha dato ragione a un uomo che aveva promosso l’azione diretta nei confronti della sua assicurazione per essere risarcito dei danni patiti in seguito ad un sinistro stradale.

La compagnia motiva il “no” al risarcimento con l’incompletezza della domanda stragiudiziale

L’impresa, costituitasi in giudizio, aveva giustificato il suo diniego per il fatto che il danneggiato aveva prodotto i documenti in fotocopia, anziché in originale, e inoltre asseriva che l’istanza era improponibile e improcedibile in quanto non conforme alle indicazioni previste dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni: si sarebbe cioè trattato di una domanda carente.

Ma il tribunale le dà torto, non avendo mai richiesto all’assicurato le integrazioni necessarie

Ma i giudici hanno respinto tutte le eccezioni, rilevando innanzitutto, quanto alla prima censura, che l’assicurazione si era limitata ad affermazioni del tutto generiche, senza muovere di fatto alcuna concreta obiezione circa la presunta mancata conformità delle copie all’originale.

Ma, soprattutto, il Tribunale ha ricordato, ripercorrendo quanto contemplato dal citato articolo 148, che l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo sessanta o novanta giorni (a seconda che il sinistro abbia prodotto solo danni alle cose o anche alle persone) dopo che egli ha rivolto la sua richiesta risarcitoria stragiudiziale. Ma se quest’ultima risultasse o fosse ritenuta incompleta, la compagnia può (anzi, deve) richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione, nel qual caso i termini di sessanta o novanta gironi decorrono di nuovo dalla data di integrazione dei documenti integrativi.

L’assicurazione, poi, può procedere a tutti gli accertamenti che ritenga opportuni, compresa la visita medico legale a cura di un proprio fiduciario e alla quale, nel caso specifico, l’assicurato si era dichiarato pronto disponibile a sottoporsi.

Se l’impresa non si avvale di tale facoltà, l’onere della controparte deve ritenersi assolto

Dunque, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di segnalare al danneggiato l’incompletezza dell’istanza e, pertanto, se non si avvale della facoltà di chiedere l’integrazione dei documenti non può poi lamentarne la improponibilità, perché in questo caso l’onere della previa richiesta stragiudiziale scritta a carico della controparte deve ritenersi assolto. La compagnia è stata perciò condannata a risarcire il danneggiato con una cifra di oltre undicimila euro.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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