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Il dentista che applichi male gli impianti al suo paziente, senza peraltro informarlo dell’elevato rischio di insuccesso terapeutico dell’intervento, risponde penalmente di lesioni colpose. Lo testimonia la recente sentenza numero 10271/2017 con la quale la Corte di Cassazione, proprio per tale condotta, ha confermato la condanna penale di un chirurgo odontoiatra già inflitta dalla Corte d’Appello.

In particolare, l’uomo era colpevole di aver cagionato al suo paziente, nell’ambito della propria attività professionale, delle lesioni personali connesse a una serie di errori implantologici all’interno dell’arcata mandibolare inferiore: aveva posizionato un impianto endosseo in maniera erronea e tale da determinare un precoce insuccesso, dal quale era derivato un processo flogistico infettivo, e aveva svolto un secondo intervento, utilizzando fixtures di dimensioni sbagliate e allineandole scorrettamente, senza attendere l’avvenuta guarigione ossea dal primo intervento e senza aver rimosso i precedenti impianti. In nessuna delle due fasi in cui si era occupato del paziente, poi, il dentista lo aveva adeguatamente informato circa i rischi di insuccesso dell’intervento.

Dinanzi a un’adeguata rappresentazione dell’iter logico giuridico seguito dalla Corte territoriale, contenuta nella sentenza impugnata in sede di legittimità e che ha portato al giudizio di affermazione di responsabilità penale dell’imputato, la Cassazione non ha potuto fare altro che confermare la condanna: la sussistenza dei contestati profili di colpa e del necessario nesso causale tra condotta ed evento sono risultati elementi che non potevano in alcun modo scagionare il dentista.

Al professionista sono state concesse le attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione del suo corretto comportamento processuale e della riduzione di pena disposta dalla Corte d’Appello in considerazione della complessità del caso “medico”, mentre, considerati un precedente per esercizio abusivo della professione medica e il contesto professionale entro il quale si erano svolti i fatti, non gli è stato consentito di usufruire anche del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziario.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Blog Malasanità

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