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Chi rimane sfigurato a causa di un incidente stradale ha diritto alla personalizzazione massima, e quindi ad una liquidazione aggiuntiva ai livelli più elevati previsti nella quantificazione del risarcimento dovuto, perché il danno subito è di estrema gravità e ha profondi riflessi interiori e pesanti conseguenze sul piano relazionale. E’ un’ordinanza di estremo rilievo quella, la n. 25138/23, depositata dalla Cassazione, terza sezione civile, il 23 agosto 2023.


La causa di un centauro per il risarcimento dei gravi danni, anche estetici al volto

Gli Ermellini hanno trattato il caso della vittima di un sinistro stradale che aveva riportato postumi gravissimi sul piano estetico: aveva perso in parte la vista da un occhio, oltre ad undici denti, aveva subito tre operazioni chirurgiche maxillo-facciali, con tanto di mezzi di sintesi, e varie altre operazioni odontoiatriche.

Il danneggiato, un motociclista, aveva citato in causa per essere debitamente risarcito, dopo che in via stragiudiziale l’assicurazione di controparte aveva proposto una somma del tutto insoddisfacente, l’automobilista che non gli aveva dato la precedenza su una strada statale, causando il sinistro, e la compagnia assicurativa del veicolo.

La Corte d’appello però gli nega la personalizzazione richiesta

Ma la Corte d’appello aveva disatteso buona parte delle aspettative della vittima quanto alla personalizzazione del danno, accordandola solo nella misura del quindici per cento e sostenendo che l’uomo non avrebbe provato in modo adeguato la sua richiesta, “limitandosi” a richiamare le condizioni psicofisiche successive al sinistro: secondo i giudici territoriali, invece, per far scattare la personalizzazione massima del danno non patrimoniale egli avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di specifici pregiudizi tali da determinare un radicale mutamento rispetto alle pregresse condizioni di vita.


Il motociclista ricorre per Cassazione che gli dà ragione: la fisionomia è essenziale nelle relazioni

Il motociclista ha quindi proposto ricorso anche per Cassazione, che ha accolto un pieno lo specifico motivo di doglianza, censurando la decisione della Corte d’appello che non aveva tenuto in debito conto anche le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta ad hoc, che aveva evidenziato come le lesioni permanenti al volto fossero così gravi che il danneggiato stentava a riconoscersi allo specchio.

Ed è un fatto notorio, spiegano gli Ermellini, come l’elemento identitario costituisca il motore primario con cui la persona si relaziona all’esterno e come la perdita della fisionomia, che è fondamentale nelle relazioni con gli altri, abbia una inevitabile incidenza anche sulle abitudini di vita e quindi sul piano dinamico-relazionale. E proprio in forza di questo ovvio assunto, la prova in questi casi può essere ben fornita anche sulla base di presunzioni semplici.

La liquidazione aggiuntiva deve essere ai livelli massimi previsti dalle tabelle

In chiave risarcitoria, vanno a concludere i giudici del Palazzaccio, un conto è il punto della tabella, un altro la personalizzazione, cioè l’integrazione a cui si deve ricorrere quando la lesione biologica permanente, come nello specifico, ha prodotto peculiari caratteristiche nel pregiudizio psico-fisico subito dalla persona rispetto alla sua vita prima dell’incidente. E in casi come questo, chiude la Cassazione, questa liquidazione aggiuntiva deve tendere al massimo previsto dalle tabelle stesse, ossia al cinquanta per cento.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per un riesame della vicenda, sulla base però dei principi affermati dalla Suprema Corte.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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