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Arriva l’ennesima pronuncia della Cassazione nella medesima direzione: in caso di incidente stradale causato dalla fauna selvatica la responsabilità è in capo alla Regione d’appartenenza.

Così la sentenza n. 31330/23, III Sez. Civ., pubblicata il 10 novembre 2023, in cui si definiscono nuovamente le linee guida per il risarcimento danni che spetta ai cittadini.

Attraversamento improvviso di un capriolo e incidente

Nel fatto di causa un automobilista aveva subito danni al proprio veicolo in seguito all’impatto con un capriolo che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale. In questa tipologia di sinistro, come già affermato a più riprese dalla Suprema Corte, quando non è causato dalla negligenza del conducente, è la Regione che risponde dei danni, in quanto spetta ad essa la gestione e il controllo della fauna selvatica.

Alla base, ovviamente, vige il principio che per il danneggiato fosse impossibile evitare l’impatto con l’animale: non basta dimostrare l’incidente, bensì va data prova dell’imprevedibilità dell’attraversamento dell’animale, oltre che della adeguata condotta di guida al momento del sinistro.

Dopo che l’automobilista ha convenuto in appello la Regione, il Giudice di pace ne ha riconosciuto la responsabilità, osservando che era obbligo della stessa adottare le misure necessarie a scongiurare incursioni di animali selvatici sulla sede stradale, che mancava un’adeguata segnaletica preventiva, oltre anche a recinzioni od ecodotti e che non era stato eseguito il piano di abbattimento dei caprioli pur a suo tempo adottato.

Ma la successiva sentenza d’appello datata 2020 ha ribaltato completamente la situazione. In secondo grado il Giudice ha ritenuto che non fosse provato che la Regione avesse disposto un numero insufficiente di abbattimenti, che l’assenza di segnaletica e limitazioni preventive non erano da imputare in capo alla regione, essendo la Provincia l’ente proprietario della strada e soprattutto che non vi era certezza che tali defezioni potessero comunque impedire il sinistro.

 

La Regione deve risarcire i danni ai sensi dell’articolo 2052

L’automobilista però è arrivata sino in Cassazione per far valere i propri diritti, lamentando soprattutto la violazione dell’art. 2052 del codice civile. La Regione, infatti, secondo il ricorrente, non avrebbe adeguatamente provato l’esimente del caso fortuito. “La Regione – spiegano gli Ermellini nella loro sentenza – può essere chiamata a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica ai sensi dell’art. 2052 c.c. Questo principio è già stato ripetutamente affermato da questa Corte, e non convincono in senso contrario gli argomenti spesi dall’amministrazione controricorrente”.

L’articolo 2052, infatti, recita chiaramente che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Proprio poiché la Regione non ha provato il caso fortuito, quindi, deve rispondere dei danni causati e procedere con il risarcimento, che – urge sottolineare – si attesta in appena qualche migliaio di euro.

 

I numeri degli incidenti con animali selvatici

La Corte, per concludere, ha riportato qualche numero interessante circa gli incidenti che coinvolgono la fauna selvatica, che danno un punto di vista importante su quanto questo fenomeno sia frequente sulle nostre strade.

Secondo attendibili studi provenienti da associazione del settore e calcolando solo i sinistri stradali con danni alle persone – riporta nella sentenza il Giudice – nel decennio 2012-2022 la fauna selvatica ha provato 1736 sinistri, i quali hanno causato la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1961: in pratica, un morto od un ferito ogni 41 ore”.

Numeri che chiarificano ampiamente quanto il fenomeno sia esteso e di quanto importante sia tenere una condotta di guida adeguata nelle strade che potenzialmente presentano questo rischio, oltre che, ovviamente, di come sia importante che anche le regioni facciano la propria parte per il controllo e la salvaguardia di tutta la fauna selvatica.

Scritto da:

Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Contenzioso con Pubblica Amministrazione

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