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Casco tassativo e solo il conducente se il ciclomotore non è omologato anche per il trasporto del passeggero. E’ un monito forte a rispettare queste regole salvavita, tanto più in questi giorni di super-traffico sulle strade per il ponte pasquale, oltre che una ferma indicazione di tenere in preponderante conto questi due elementi chiave nei giudizi sulle responsabilità degli incidenti stradali, quello fornito dalla Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 8308/24 depositata il 27 marzo 2024

Conducente di uno scooter cade a causa di un copertone sulla strada e perde la vita

Gli Ermellini si sono occupati di un tragico caso, un sinistro stradale occorso nel lontano 1998 nel Palermitano e costato la vita al conducente di uno scooter che aveva perso il controllo del mezzo a causa della presenza di un copertone di ruota di camion lasciato sul manto stradale, rovinando sull’asfalto e riportando gravissimi politraumi che ne avevano causato il decesso, mentre il passeggero che trasportava si era miracolosamente salvato. 

Comune condannato a risarcire i familiari per omessa custodia della strada

I suoi congiunti avevano citato in giudizio avanti il Tribunale di Termini Imerese il Comune di Altavilla Milicia, custode della strada, ritenuto responsabile dell’accaduto appunto per la mancata custodia della via dov’era accaduto l’incidente in ragione della presenza dello pneumatico, chiedendo il risarcimento dei danni patiti, e sia i giudici di primo grado sia la Corte d’Appello di Palermo avevano accolto la domanda, riconoscendo la responsabilità dell’Amministrazione comunale.

 

L’Amministrazione ricorre in Cassazione per l’omessa valutazione delle violazioni della vittima

La quale, tuttavia, ha proposto ricorso anche per Cassazione lamentando che, per citare l’atto,  “la valutazione del compendio probatorio da parte della Corte d’appello (e, prima di essa, del Tribunale) è stata esclusivamente concentrata nell’affermazione probatoria delle presunte mancanze del Comune (essendosi affermata, quale causa di responsabilità, la presunta sussistenza dei copertoni per due giorni), mentre non ha focalizzato, né mirato a focalizzare, quelle che erano (e/o comunque potevano essere) le mancanze dello sfortunato centauro”.

La Suprema corte accoglie la doglianza, non valutati mancanza del casco e passeggero “vietato”

E la Suprema Corte ha accolto doglianza. Per la Terza sezione civile infatti è mancata da parte dei giudici territoriali proprio la valutazione dell’incidenza causale della condotta della vittima con riferimento, peraltro, a elementi noti alle Corte di merito, e cioè: la violazione del divieto di trasportare un secondo passeggero e l’assenza del casco. Elementi “svalutati” dalla Corte territoriale che, da un lato, aveva escluso che l’aver condotto un passeggero nel ciclomotore, omologato per il solo conducente, avesse avuto rilievo ai fini del sinistro verificatosi, e che quindi la presenza di un passeggero potesse condizionare le manovre, e, dall’altro, aveva ritenuto che il mancato uso del casco,  testuale, “non avesse avuto incidenza causale sull’evento morte…essendo il decesso stato causato (nella tesi del consulente tecnico d’ufficio, fatta propria dai giudici d’appello, ndr) da lesione da contraccolpo”. Ma se così fosse stato, osserva a Cassazione, “il danno da contraccolpo avrebbe dovuto interessare anche il passeggero, che invece era rimasto immune da ogni conseguenza.

 

Elementi invece determinanti per le chance di salvezza e per l’equilibrio del motociclo

Al contrario, proseguono i giudici del Palazzaccio, è “intuitiva l’astratta incidenza sull’equilibrio di un veicolo a due ruote, in rapporto anche alla sua velocità ed alla condotta di guida, di un peso maggiore non consentito e non previsto, come pure della carenza di uno strumento di protezione almeno in astratto idoneo, se non ad impedire la lesione letale, quanto meno a diminuirne la portata”.

Del resto, continua la Cassazione, il trasporto di passeggero “incide di per sé sulla sicurezza della marcia, in quanto telaio, sospensioni, freni, avancorsarigidità strutturale e pneumatici sono progettati ed omologati per l’uso del mezzo con il solo conducente”. Ugualmente, “l’omesso corretto uso del casco protettivo è idoneo, anche in questo caso almeno in teoria e salva una prova rigorosa del contrario, rispettosa delle leggi della medicina, a contribuire comunque alle modalità di accadimento dell’evento letale”.

Con l’occasione, la Cassazione afferma anche tre principi di diritto. Il primo, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., prevede che “per la ricostruzione dell’incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall’art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l’adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); nonché dell’art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso”.

Il secondo statuisce che il “trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro, per l’alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”.

Infine, il terzo, relativo all’obbligo dell’uso del casco per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e di motocicli, sostiene che “l’omesso corretto uso di casco protettivo omologato da parte del conducente, deceduto o infortunato in un incidente stradale, va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell’eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica, e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro”.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per un completo riesame della causa sulla scorta dei principi di diritto affermati.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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