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Quando un utente della strada impatta con il suo veicolo contro un animale, si dà per scontato che l’incidente sia accaduto per l’attraversamento improvviso della carreggiata da parte di quest’ultimo. Ma è sempre così?

La Cassazione, con l’ordinanza n. 16550/22 depositata il 23 maggio 2022, si è occupato di un singolare contenzioso tra un automobilista e il proprietario di un cane i quali asserivano entrambi di aver ragione, affermando di fatto lo stesso principio che vale nel caso canonico di due mezzi:  quando non è possibile accertare l’effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro, mentre graverà su entrambi se nessuno raggiunge la prova liberatoria.

Incidente tra un automobilista e un cane: i giudici dichiarano la pari responsabilità

Un automobilista nel 2014 aveva citato in causa avanti il giudice di Pace di Gangi il padrone di un cane per essere risarcito dei danni subiti dalla sua auto in conseguenza di uno scontro avvenuto sulla sede stradale con l’ animale, e quantificati in 1.649,59 euro. Il proprietario del quatto zampe, nel costituirsi in giudizio, aveva però contestato la ricostruzione del sinistro effettuata dalla controparte, sostenendo di aver tenuto al guinzaglio l’animale sul margine destro della carreggiata e che l’incidente era successo per esclusiva responsabilità dell’automobilista, chiedendone pertanto, in via riconvenzionale, la condanna a risarcirgli la somma di 3.112,57 euro per le cure necessarie al cane gravemente ferito. Il giudice di pace dal canto suo aveva salomonicamente rigettato entrambe le domande compensando le spese.

L’automobilista a quel punto aveva appellato la sentenza avanti il tribunale di Termini Imerese il quale però, con sentenza del 2020, aveva ritenuto che la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2052 c.c. non fosse elisa dalla diversa presunzione di colpa posta a carico del conducente del veicolo ai sensi dell’art. 2054 c.c., gravato della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In presenza delle due presunzioni, e nell’impossibilità di ritenere superata l’una o l’altra, il giudice aveva ritenuto di porre la responsabilità del sinistro a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, e aveva condannato quindi il padrone del cane a pagare all’automobilista metà del danno materiale alla vettura, determinato in 730 euro.

A questo punto è stato il proprietario dell’animale a ricorrere per Cassazione contestando la sentenza di secondo grado per aver ammesso la contemporanea presunzione di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. e avendo ritenuto che la prima operasse per il solo fatto che un animale fosse stato coinvolto nell’incidente, indipendentemente dalla prova – asseritamente non fornita – del nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso.

Ma per la Suprema Corte il motivo è infondato. “La sentenza d’appello – spiegano gli Ermellini – ha dato atto che nel caso di specie non vi era contestazione tra le parti in ordine al nesso causale consistente nello scontro tra l’autoveicolo e l’animale, ricondotto dal conducente all’invasione improvvisa da parte dell’animale della carreggiata, e dal proprietario del cane ad una scorretta manovra posta in essere da parte attrice, ma ha ritenuto che nessuna delle parti avesse superato la presunzione di responsabilità a suo carico

 

Applicata correttamente la presunzione concorrente della responsabilità

“Dato quindi per certo il nesso causale tra il fatto oggettivo dell’animale e l’incidente, ciò che rimaneva oscuro, proseguono gli Ermellini, era “l’accertamento delle relative responsabilità, in merito alle quali la sentenza ha ritenuto di applicare, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, la presunzione, concorrente della responsabilità sia del conducente del veicolo sia del proprietario dell’animale”.

Ed è appunto qui che i giudici del Palazzaccio ricordano che, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “nell’ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell’animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato

In conclusione, pertanto, “quando non sia possibile accertare l’effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria”.

Dunque, ricorso respinto e sentenza di secondo grado confermata.

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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