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Il Fondo di garanzia per le vittime della strada deve risarcire anche se il responsabile dell’incidente viene scoperto durante il processo: è quanto ha stabilito la Cassazione Civile, Sezione III, con la rilevante sentenza del 22 novembre 2016, n. 23710. La legittimazione passiva dell’impresa designata al Fondo resta stabilizzata per tutto il corso del giudizio.

Il fatto. Il Tribunale di merito e la Corte di appello avevano rigettato la domanda risarcitoria rivolta nei confronti del Fondo di garanzia, per i danni patiti a seguito della morte da investimento ad opera di autovettura rimasta sconosciuta nel sinistro.

Com’è noto, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti dell’impresa designata per il Fondo di garanzia ha l’onere di provare, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo (o natante), che questo sia rimasto sconosciuto, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente.

Con recente sentenza n. 374/2015, il Collegio ha ribadito che l’obbligo risarcitorio sorge allorquando l’identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima: il danneggiato non può far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità, ossia alla stregua del bonus paterfamilias ai sensi dell’art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass. n. 274 del 2015).

Al tempo stesso, la medesima prospettazione soddisfa anche il profilo della titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico implicato, giacché deve ritenersi che l’obbligazione risarcitoria a carico dell’impresa designata per il Fondo si stabilizzi, come tale, al momento della proposizione della domanda e non può venire meno nel caso in cui, nel corso del giudizio, si giunga alla identificazione del responsabile.

La Corte offre anche un ventaglio di ragioni che concorrono per questa soluzione. La prima, e imprescindibile, la si rinviene anzitutto nell’apparato normativo di riferimento, ossia dal dato positivo costituito dalla stessa legge n. 990 del 1969 che ha costituito il Fondo. Infatti, la esegesi letterale del primo comma dell’art. 29 recita: «L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell’articolo 19, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese». La norma, nel configurare l’azione di regresso dell’impresa designata nei confronti del responsabile del sinistro, presuppone indefettibilmente, quanto alla fattispecie disciplinata dalla lett. a) del primo comma dell’art. 19, che un responsabile sia stato identificato, non potendo altrimenti operare in alcun modo l’azione recuperatoria del quantum risarcito al danneggiato, essendo di per sé inconcepibile un regresso in assenza dell’obbligato sul quale rivalersi. Il momento ed il titolo su cui si fonda l’azione di regresso non sono circoscritti in un ambito delimitato e ristretto. Anzi, quanto al momento di identificazione del veicolo inizialmente ignoto (da cui muove necessariamente l’azione di regresso dell’impresa designata), la norma in esame consente che esso possa aversi non solo durante lo spatium deliberandi di cui all’art. 22 della legge n. 990 del 1969, ma anche durante lo svolgimento del giudizio anzidetto.

In ordine al titolo legittimante l’azione di regresso in esame, l’art. 29 si preoccupa di includere, espressamente, il risarcimento dell’impresa designata “anche in via di transazione”, con ciò evidenziando chiaramente che detta azione è consentita pure (ed anzi, a fortiori) in base a titoli di legittimazione ulteriori, come, segnatamente, proprio la sentenza di condanna della stessa impresa designata nei confronti del danneggiato. Ma la sentenza di condanna non sarebbe mai concepibile se si ritenesse che l’identificazione del responsabile in corso di giudizio comportasse necessariamente (per il venir meno della titolarità passiva sostanziale e, dunque, dell’obbligazione risarcitoria) il rigetto della domanda attorea.

Inoltre, l’art. 22 legge 990/1969 esonera il danneggiato dal rinnovare la “richiesta” di risarcimento del danno già avanzata nei confronti dell’impresa designata (o della CONSAP) “qualora successivamente venga identificato l’assicuratore del responsabile”. Sebbene la norma operi chiaramente in un ambito preprocessuale, è comunque evidente l’intentio legis di ascrivere alla previa “richiesta” stragiudiziale (effettuata nei confronti del Fondo) un effetto, al tempo stesso, “esaustivo” ma anche “acceleratorio” sullo stesso piano processuale, giacché detta “richiesta” è di per sé sufficiente a soddisfare la condizione di proponibilità della domanda giudiziale, anche se non indirizzata al soggetto (assicuratore del responsabile “identificato”) cui dovrebbe rinnovarsi.

La Corte si misura armonicamente con i piani dell’interpretazione eurounitaria e costituzionale. La tutela contro i pirati della strada “non può più essere messa in discussione dal legislatore nazionale per i cogenti vincoli sovranazionali: attualmente, art. 117, primo comma, Cost.) a seguito dell’art. 1, comma 4, della Direttiva CE del Consiglio 30.12.1983, n. 84/5, c.d. “Seconda Direttiva r.c.a.” (poi trasfuso nell’art. 10, comma 1, della Direttiva 2009/103/CE, del 16.9.2009), il quale ha imposto di adottare (e/o mantenere) una disciplina che sia volta a “garantire la vittima” (cfr. 6° Considerando della direttiva 84/5). Di qui, peraltro, il principio, ormai consolidato, secondo cui la complessiva disciplina dell’assicurazione della r.c.a. è orientata al conseguimento di apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada (cfr. anche 2°, 12° e 14° Considerando della citata Direttiva 2009/103/CE).

Il principio è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentt. n. 83 del 1977 e n. 235 del 2014, con richiamo, in entrambe, al fondativo principio di solidarietà), dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 28 marzo 1996, Bernaldez, in causa C-129/94; sent. 30 giugno 2005, Candolin, in causa C-537/03; sent. 9 giugno 2011, Lavrador, in causa C-409/09; sent. 17 marzo 2011, Carvalho Ferreira Santos, in causa C-484/09) e dalla stessa Corte di cassazione [il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” (il danneggiato ha diritto sempre e comunque al risarcimento) è riaffermato, tra le altre, da Cass., 30 agosto 2013, n. 19963].

Il principio di massimizzazione della tutela del danneggiato si coniuga con quello dell’effettività della tutela stessa in forza di un processo giusto e dalla durata ragionevole (art. 111 Cost., nella lettura “espansiva” che si richiede alla luce dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo: Cass., 17 giugno 2010, n. 14627; Cass.,sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144) là dove la garanzia del diritto di azione sarebbe frustata in modo non ragionevole ove si optasse per un suo inutile esercizio a fronte dell’identificazione del responsabile del sinistro nel corso dell’intentato giudizio risarcitorio (avvenuta, presumibilmente, a distanza di anni e, magari, anche in grado di appello), con la conseguenza che al danneggiato sarebbe imposto di attivarsi per un nuovo ed ulteriore giudizio contro il responsabile successivamente “scoperto” al fine di vedere attuato il proprio diritto al risarcimento del danno.

E in tale prospettiva, l’impresa designata sarebbe presidiata dal diritto di agire in via di regresso contro il responsabile del sinistro, potendo avvalersi di una sterilizzazione della decorrenza del termine di prescrizione sino al momento dell’avvenuto pagamento del risarcimento; mentre, diversamente opinando, le ragioni risarcitorie del danneggiato potrebbero, invece, essere rese vane anche dalla maturazione della prescrizione nei confronti del responsabile “scoperto” successivamente, eventualmente resa possibile dalla durata di un intero giudizio in cui il thema decidendum si concentri intorno all’accertamento dell’effettivo responsabile del sinistro, rimasto estraneo al contraddittorio.

Deriva da quanto precede l’ulteriore riprova del bilanciamento degli interessi implicati orientati ragionevolmente verso l’anzidetto principio di effettività della tutela giurisdizionale, che è valore costituzionale predicato del diritto sostanziale (cfr. Corte cost., sent. n. 238 del 2014): il rimedio risarcitorio riguarda (espressamente ed unicamente) il vulnus recato alla persona e, dunque, la tutela si rivolge (non solo, ma anzitutto) ai diritti inviolabili e fondamentali che ad essa sono riconosciuti e garantiti dalla Carta Fondamentale (tra gli altri, artt. 2 e 32 Cost.).

La Suprema Corte detta, quindi, il seguente principio di diritto: «nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest’ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza; la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell’impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l’identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso».

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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