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E’ una delle domande che ci si pone più spesso in caso di incidenti: i passeggeri possono testimoniare relativamente a un incidente che ha visto coinvolto il veicolo nel quale erano trasportati? In buona sostanza la giurisprudenza distingue tra due casistiche. In primis, quella in cui il terzo trasportato abbia riportato ferite, in questo caso la testimonianza non è ammessa essendo il danneggiato parte in causa, avendo cioè anch’egli l’interesse di agire nei confronti dell’assicurazione.

Ma c’è poi il caso del passeggero che non abbia subito alcun danno e non abbia quindi da pretendere alcun risarcimento: in questa circostanza la sua testimonianza può essere consentita. In ogni caso, ed è il principio base ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 33536/22 depositata il 15 novembre 2011, la valutazione sull’attendibilità di un teste va fatta sempre e solo “ex post”, non potendo essere “aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne “ex ante” la capacità a testimoniare”.

 

Le testimonianze dei passeggeri di veicolo coinvolto in un incidente

Il caso di cui si sono occupati gli Ermellini è un sinistro, come ne accadono sempre più spesso, occorso alla conducente di uno scooter “investita” dalla portiera di un’auto aperta incautamente da un passeggero, nell’ambito però di una serie di violazioni generali. A intentare la causa, infatti, è stata una carrozzeria della provincia di Roma in quanto cessionaria del credito risarcitorio vantato dal conducente del veicolo per i danni subiti dalla sua vettura da un motociclo in seguito a un incidente accaduto nella Capitale. L’automobilista aveva fermato la macchina, in doppia fila e con le quattro frecce accese a un metro di distanza dal margine destro della carreggiata di una via romana per far scendere uno dei due passeggeri seduti sul sedile posteriore. Questi aveva aperto la portiera che era stata centrata dalla conducente dello scooter, la quale aveva azzardato un sorpasso a destra, di qui la  citazione in giudizio nei suoi confronti e di quelli della sua assicurazione.

Il giudice di Pace di Roma tuttavia, senza dare corso alla richiesta prova testimoniale (dei due passeggeri dell’auto, oltre che di un ulteriore teste, in questo caso per comprovare il danno da fermo tecnico),  aveva rigettato la domanda risarcitoria, sul presupposto che l‘infrazione commessa dal passeggero dell’auto – la violazione dell’art. 157 cod. strada, che peraltro era stata erroneamente riferita all’apertura della portiera posteriore sinistra e non, come nella realtà, destra – avesse determinato il superamento della presunzione di eguale responsabilità, ex art. 2054, comma 2, cod. civ.

L’impresa di autoriparazione aveva appellato la decisione, ma il Tribunale di Roma, con sentenza del 2021, aveva respinto il gravame: pur dando atto che la manovra compiuta dal passeggero fosse consistita nell’apertura dello sportello posteriore destro e non sinistro, aveva confermato integralmente la sentenza del primo giudice, ivi compresa la decisione di non dare corso all’esame testimoniale, sul rilievo che i terzi trasportati sull’auto fossero portatori di interesse alla partecipazione al giudizio.

La Carrozzeria a questo punto ha proposto ricorso anche per Cassazione, censurando la sentenza impugnata per aver confermato la decisione di non dare corso all’esame dei terzi trasportati, affinché riferissero sulla dinamica ritenendo che la decisione fosse stata motivata in modo illogico, oltre che in spregio all’art. 246 del cod. proc. civ.. Inoltre, hanno censurato il tribunale di Roma per avere, con motivazione contraria alla documentazione riversata in atti e omettendo di individuare le fonti del proprio convincimento, escluso la responsabilità del conducente del motociclo che era intento in un sorpasso a destra dell’autovettura, non conformandosi agli accertamenti oggettivi dei vigili urbani

La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo innanzitutto fondato il primo motivo.  Come detto, la sentenza impugnata aveva confermato la decisione, già assunta dal primo giudice, di non ammettere i testi, condividendo il rilievo che essi fossero “i soggetti trasportati dal veicolo danneggiato, come tali portatori di un possibile interesse nel giudizio, e non persone estranee alla vicenda“, ciò che rendeva “dubbia”, nel caso di specie, “non soltanto l’attendibilità dei testi indicati ma anche e soprattutto la loro capacità a testimoniare”.

Ebbene, la censura di violazione dell’art. 246 cod. proc. civ. lamentata dal ricorrente è fondata, secondo gli Ermellini, dal momento che la decisione di ritenere superflue le deposizioni dei testimoni “è stata assunta sulla base di una “prognosi” di inattendibilità delle loro dichiarazioni, in violazione del principio secondo cui la valutazione sull’attendibilità di un teste va fatta sempre e solo “ex post”, non potendo essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne “ex ante” la capacità a testimoniare”.

 

L’incapacità a testimoniare per i trasportati sussiste solo se hanno subito danni nel sinistro

Il giudice di appello è incorso appunto in questa “valutazione aprioristica”: infatti, spiega la Cassazione, “per escludere l’esame dei testi ha attribuito rilievo alla loro condizione di terzi trasportati, oltretutto sulla base di un “generale”, supposto, difetto di capacità a testimoniare, mentre tale incapacità sussiste solo per il terzo trasportato che abbia riportato danni in conseguenza del sinistro; e tale incapacità per giunta non era rilevabile d’ufficio sicché il giudice, ove fosse stato effettivamente persuaso di tale incapacità, avrebbe dovuto – in difetto di eccezione di parte – dare corso comunque all’esame, salvo poi verificare, anche per tale ragione, l’attendibilità delle loro dichiarazioni”.

Per la cronaca, anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto fondato, sebbene limitatamente alla denunciata violazione dell’art. 2054 cod. civ., avendo la sentenza impugnata disatteso il principio secondo cui “il sorpasso costituisce una manovra pericolosa e complessa, stante i rischi che comporta in relazione alla possibilità di scontri stradali”, sicché “esso deve essere effettuato solamente con estrema cautela e in presenza di condizioni di assoluta sicurezza e, soprattutto, mai a distanza ravvicinata dal veicolo che procede innanzi, ovvero, proprio come avvenuto nel caso che occupa, con irregolare sopravanzamento sulla destraconcludono i giudici del Palazzaccio, precisando infine che “anche l’apertura dello sportello effettuato senza essersi preventivamente accertati della possibilità di farlo liberamente costituisce evento da prevedersi dal conducente diligente che intraprenda una manovra d sorpasso di una autovettura in sosta o fermata”.

La sentenza è stata pertanto cassata, con con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito del contenzioso.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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