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Se il fermo del mezzo è illegittimo, al danneggiato spetta un risarcimento che comprende anche il deprezzamento subito dall’automobile nel corso degli anni: a sancirlo è la Corte di Cassazione con l’interessante sentenza n. 13173, depositata ieri, 15 maggio 2023. Non ci si ferma più quindi esclusivamente all’indisponibilità del veicolo, ma si compie un figurato passo avanti in termini di indennizzo economico.

 

Sei anni di fermo illegittimo: il caso

Nel caso specifico, un avvocato di Catanzaro, nel 2015, ha chiesto un risarcimento di 25mila euro ad Equitalia per aver protratto ingiustamente il fermo alla sua auto, nonostante l’ordine di sospensione emesso dal giudice di pace e, soprattutto, per la svalutazione che il veicolo ha gioco-forza avuto nel corso degli anni. Esso, infatti, è stato tolto dalla sua disponibilità dal 2004 al 2010, salvo poi venire venduto: il danno lamentato, pertanto, deve, secondo l’uomo, tenere conto anche della perdita di valore avvenuta nel lasso di tempo interessato, oltre che della privazione dell’esercizio del diritto di proprietà.

Se inizialmente il Tribunale ha dato ragione al legale, però, la Corte d’appello ha successivamente ribaltato completamente la situazione, rigettando la domanda di condanna. Nonostante l’effettiva illegittimità del fermo, la domanda risarcitoria – secondo la Corte d’appello – era sprovvista di prove sia in ordine alla sussistenza sia alla quantificazione pecuniaria.

 

Il nuovo ricorso in Cassazione

Gli Ermellini, però, hanno accolto il ricorso mosso dall’avvocato, tornando a quanto sancito inizialmente dal Tribunale. Alla base di questa nuova decisione c’è l’errata visione della Corte d’appello, che avrebbe posto il focus non sulla perdita di valore dell’automobile, quanto piuttosto la mancata utilizzazione del veicolo.

Nell’atto, infatti, si legge che “la Corte d’appello, pur avendo affermato che si è di fronte a un atto (il fermo, ndr) illegittimo ed illecito del concessionario della riscossione (che ha provveduto alla iscrizione del fermo, in data 27 settembre 2004, nonostante il giudice avesse, con il provvedimento di sospensione del preavviso di fermo, interrotto l’iter procedimentale destinato alla efficace e legittima costituzione del fermo amministrativo sospeso, e lo ha mantenuto fino al 2010, provvedendo alla cancellazione solo a seguito di diffide del proprietario) ha rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo non fosse stato provato il danno, non avendo l’attore appellato fornito la prova di aver sostenuto spese per sostituire il veicolo in esame“.

Come si evince, non viene posto il quesito della svalutazione, bensì si parla delle spese sostenute per la sostituzione del veicolo sequestrato, cosa che però l’attore non ha effettivamente portato a giudizio. La discrepanza, quindi, starebbe proprio sull’interpretazione erronea di quanto richiesto dall’avvocato di Catanzaro.

 

Il fermo illegittimo

“La Corte d’appello – afferma ancora l’atto – si è limitata a trasporre alla fattispecie concreta i criteri di liquidazione del danno indicati da questa Corte a proposito della situazione di danno da fermo tecnico del veicolo, non coincidente sotto il profilo fattuale e dell’area del danno risarcibile“.

Il danno da fermo amministrativo illegittimo – proseguono gli Ermellini – coincide con un situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno dalle quali può essere chiesto il risarcimento. Si tratta, come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, non di un danno in re ipsa, ma di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà dalla parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale”.

 

La confutazione della Cassazione alla Corte d’appello

Se il ricorrente – spiega in maniera decisiva la sentenza – si fosse limitato a chiedere il risarcimento per aver dovuto provvedere, negli anni in cui si è protratta l’indisponibilità del bene, dal proprio autotrasporto, in difetto di una prova delle spese sostenute, sarebbe stato legittimo da parte della Corte il rigetto della domanda”.

Ma ciò che la Suprema Corte sancisce è che non fosse questa la reale domanda dell’avvocato. Infatti, prosegue nuovamente l’ordinanza “il danno patrimoniale il cui risarcimento è stato chiesto nel caso in specie non si era limitato alla lamentata indisponibilità del bene, bensì era riferito in principalità alla documentata perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità: questa componente del danno emergente, se nel caso del fermo tecnico per incidente di durata circoscritta, è normalmente trascurabile, nel caso della perdita di disponibilità di un autoveicolo protrattasi per anni emerge in tutta la sua tangibilità e, ove provata (e nel caso di specie il ricorrente aveva allegato il valore dell’autovettura al momento del fermo e ne aveva documentato il prezzo di vendita, effettuata non appena aveva recuperato la disponibilità materiale e giuridica del bene con l’eliminazione del fermo amministrativo) deve essere riconosciuta“.

Ricorso accolto: all’uomo spetta il risarcimento

Con queste basi e con tale spiegazione, quanto affermato dalla Corte d’appello è stato “cassato“, e il ricorso accolto. Gli Ermellini rinviano alla Corte d’appello di Catanzaro anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio e – più in generale – per il risarcimento dei danni subiti dall’avvocato.

Scritto da:

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Dott. Andrea Biasiolo

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