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Subire un incidente stradale non comporta soltanto danni materiali ai veicoli, ma molto spesso anche conseguenze fisiche e psicologiche sulla persona.

In questi casi, oltre al rimborso delle spese mediche e dei danni patrimoniali, la legge riconosce il diritto al risarcimento del danno biologico, cioè di quel pregiudizio che incide sull’integrità psicofisica dell’individuo, a prescindere dalle sue condizioni economiche o lavorative.

Comprendere come viene calcolato, quali criteri adotta la giurisprudenza e quali prove servono per ottenerlo è fondamentale per tutelare al meglio i propri diritti dopo un sinistro.

Cos’è il danno biologico e come si distingue dalle altre voci di danno

Il danno biologico è una categoria autonoma del danno non patrimoniale, introdotta nel nostro ordinamento a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale e poi normativamente definita. L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) lo definisce come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.

In altre parole, il danno biologico si differenzia dal danno patrimoniale (che riguarda le perdite economiche concrete, come la riduzione del reddito o le spese sanitarie) e dal danno morale (che attiene alla sofferenza interiore o allo stato d’animo conseguente al trauma).

Questa distinzione è fondamentale: mentre il danno patrimoniale deve essere provato in termini di perdita economica, il danno biologico si fonda su un accertamento medico-legale e viene riconosciuto anche indipendentemente dalle condizioni reddituali del soggetto. È il principio di tutela della persona in sé e per sé, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo.

 

La valutazione medico-legale del danno biologico

La quantificazione del danno biologico passa inevitabilmente attraverso una perizia medico-legale. Il medico legale valuta l’entità delle lesioni e le conseguenze sulla capacità psicofisica del soggetto, distinguendo due componenti:

  • Invalidità temporanea, cioè il periodo in cui la persona non può svolgere normalmente le proprie attività quotidiane, anche se la guarigione è prevista.
  • Invalidità permanente, ossia il danno residuo che resta stabilmente dopo la guarigione clinica, espresso in punti percentuali di invalidità (dal 1% al 100%).

Il giudizio medico-legale si basa su tabelle ministeriali e su criteri scientifici condivisi, ma la valutazione finale del giudice tiene conto anche delle condizioni personali, sociali e relazionali del danneggiato.

Tale accertamento è un elemento decisivo, poiché il giudice si basa sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (CTU) o di parte per quantificare il danno.

È importante conservare tutta la documentazione sanitaria: referti del pronto soccorso, esami diagnostici, certificati medici, relazioni di fisioterapia, oltre a eventuali attestazioni di incapacità lavorativa. Ogni elemento contribuisce a delineare un quadro preciso del danno e delle sue conseguenze sulla vita quotidiana.

 

Il calcolo del risarcimento del danno biologico

Per molti anni, le Tabelle del Tribunale di Milano sono state il punto di riferimento de facto per la liquidazione del danno biologico permanente superiore al 9 % in casi di incidenti stradali. L’orientamento della Corte di Cassazione aveva, del resto, valorizzato queste tabelle come criteri guida uniformi, pur lasciando al giudice margini di scostamento motivato (tra le pronunce più significative: Cass. n. 12408/2011, Cass. n. 3802/2015).

Tuttavia, nel quadro della razionalizzazione del sistema risarcitorio, è intervenuto un cambiamento determinante: con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, è stata adottata la Tabella Unica Nazionale (TUN), entrata in vigore il 5 marzo 2025, che disciplina in modo uniforme il valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità permanente tra 10 e 100 punti, comprensivo dei coefficienti di variazione per età e delle percentuali di danno morale.

La TUN si applica esclusivamente alle lesioni permanenti “di non lieve entità”, ossia a quelle menomazioni che superano la soglia del 9 % di invalidità biologica permanente. Le lesioni di lieve entità (sempre entro il 9 %) restano disciplinate dalle tabelle previste dall’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, secondo il regime previgente.

La nuova tabella nazionale non è retroattiva: per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 si continuerà ad applicare il regime previgente (tabelle di Milano, Roma o altro criterio giurisprudenziale utilizzabile).

 

Struttura della Tabella Unica Nazionale e criteri di calcolo

La TUN è costruita su tre elementi essenziali: (i) il valore pecuniario base del punto di invalidità, variabile in funzione dell’età e della percentuale di menomazione; (ii) i coefficienti di personalizzazione per il danno morale, con valori minimo, medio e massimo; (iii) la possibilità, in sede giudiziaria, di un’ulteriore maggiorazione fino al 30 % in presenza di condizioni che aggravano l’impatto dinamico-relazionale delle menomazioni.

In concreto, il meccanismo funziona così: una volta che la perizia medico-legale accerta che il soggetto ha una percentuale di invalidità permanente compresa tra 10 e 100, si individua nella TUN il valore monetario corrispondente a quel punto, adattato all’età del danneggiato mediante coefficienti demografici.

Successivamente, si applica un certo “scaglione” di danno morale (minimo, medio o massimo) che incrementa il valore base, e infine si valuta se sia possibile una personalizzazione ulteriore (fino al 30 %) qualora la lesione incida fortemente sulla vita relazionale, personale o sociale, purché adeguatamente motivata.

Un aspetto importante: nella TUN, il danno morale non è liquidato come voce autonoma a sé stante, bensì è già integrato nel valore pecuniario del punto, secondo le tabellazioni min/medio/massimo, riducendo i margini di duplicità e contestazione.

Confronto con le vecchie tabelle e impatti sul risarcimento

Con l’adozione della TUN, difficilmente si potrà osservare un mantenimento dei valori più generosi che si potevano ottenere con le vecchie tabelle milanesi, in particolare per fasce elevate di invalidità e per soggetti giovani. Alcuni studi e simulazioni segnalano che gli importi previsti dalla TUN risultano in molti casi inferiori rispetto a quelli che si ottenevano con le tabelle milanesi applicate con massima personalizzazione.

Ad esempio, la DWF ha messo a confronto alcune fattispecie (persona di 10 anni con IP al 90 %, persona di 50 anni con IP al 50 %, persona di 90 anni con IP al 10 %) evidenziando che i valori calcolati con la TUN possono risultare, con medesima percentuale di lesione, inferiori rispetto alle tabelle storiche.

Altro effetto della TUN è che, nei casi di lesioni gravi, la nuova tabella limita il margine di discrezionalità dei giudici e delle compagnie assicurative, imponendo un criterio nazionale vincolante (salvo appunto la personalizzazione fino al 30 %), consentendo così maggiore uniformità e prevedibilità nelle liquidazioni.

Infine, va segnalato che la TUN ha introdotto strutture di coefficiente “demolitore” per l’età: all’aumentare dell’età del danneggiato, il valore del punto diminuisce, in ragione della ridotta aspettativa di vita residua. Questo principio già esisteva nelle tabelle milanesi, ma è ora codificato in modo uniforme in tutto il territorio.

Nonostante l’introduzione della TUN rappresenti un passo avanti verso la standardizzazione, rimangono alcune aree di dibattito:

  • Alcuni operatori considerano che la riduzione degli importi rispetto alle tabelle più generose possa penalizzare i danneggiati più giovani o con menomazioni molto gravi.
  • La personalizzazione fino al 30 % resta un meccanismo che richiede motivazione rigorosa da parte del giudice, pena l’illegittimità dello scostamento.
  • Il passaggio alla TUN richiede attenzione alla temporalità del sinistro e alla data dell’evento lesivo: per sinistri anteriori al 5 marzo 2025, la TUN è inapplicabile.
  • Alcuni ritengono che, in casi molto gravi o con configurazioni complesse, vi sarà spazio per contestazioni anche sul modo in cui vengono calcolati i coefficienti demografici o la scelta dello scaglione morale.

Immagina un soggetto di 45 anni che, in un incidente stradale avvenuto il 10 aprile 2025, subisce una lesione permanente valutata dal medico legale al 40 % di invalidità. Applicando la TUN, si individua il valore pecuniario base per il punto corrispondente a 40 % e all’età di 45 anni.

A questo si aggiunge lo scaglione morale (minimo, medio o massimo) prescelto, che applica un incremento percentuale già tabellato. Se le condizioni personali del danneggiato indicano un impatto particolarmente grave sulla vita relazionale, il giudice può riconoscere una personalizzazione ulteriore, fino al 30 %.

Il risultato finale sarà la somma del “valore base + parte morale integrata + eventuale maggiorazione percentuale” che costituisce l’importo definitivo del danno permanente non patrimoniale.

 

Le sentenze della Cassazione sul danno biologico

La Corte di Cassazione ha più volte definito i confini e le modalità di riconoscimento del danno biologico, consolidando una giurisprudenza che oggi costituisce un punto fermo per tutti gli operatori del diritto.

Una delle pronunce fondamentali è la sentenza n. 12408/2011, con cui la Cassazione ha ribadito che il danno biologico, morale ed esistenziale non costituiscono voci autonome, ma articolazioni del più ampio danno non patrimoniale. Tuttavia, ha precisato che la loro valutazione deve tener conto della complessità del pregiudizio subito, al fine di evitare duplicazioni ma anche di non sottovalutare il danno complessivo.

La Corte di Cassazione ha progressivamente chiarito i criteri essenziali per il riconoscimento del danno biologico, confermando che il nuovo ordinamento – con l’adozione della Tabella Unica Nazionale (TUN) tramite il DPR n. 12 del 13 gennaio 2025 – rappresenta lo standard di riferimento legislativo vincolante per le lesioni permanenti “macropermanenti” (cioè superiori al 9% di invalidità biologica permanente).

Una delle decisioni recenti di rilievo è la sentenza Cass. Civ., sez. III, n. 25164/2020, nella quale la Suprema Corte ha affermato che l’ammontare del risarcimento del danno biologico, calcolato secondo quanto previsto dalle norme – ora chiaramente indicando la Tabella unica nazionale – può essere aumentato con un equo e ben motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30%.

Un’altra decisione significativa è la Cass. Civ., sez. III, n. 28988/2019, la quale ha riconosciuto che il danno biologico non si esaurisce nella menomazione fisica, ma comprende anche gli aspetti dinamico-relazionali, cioè l’impatto sulla qualità della vita e sulle relazioni personali e sociali.

 

Il ruolo di Studio 3A-Valore S.p.A. nella tutela del danneggiato

Affrontare un percorso di risarcimento dopo un incidente stradale può essere complesso e stressante, soprattutto quando le compagnie assicurative tendono a minimizzare le lesioni o a proporre indennizzi inferiori al dovuto. Studio 3A-Valore S.p.A., grazie alla propria esperienza nel campo del risarcimento danni e alla collaborazione con medici legali, periti e avvocati specializzati, assiste il danneggiato in ogni fase: dalla raccolta delle prove alla consulenza medico-legale, fino alla trattativa con l’assicurazione o all’eventuale causa civile.

L’obiettivo è ottenere un risarcimento pieno, equo e conforme ai criteri riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza più recente.

Il risarcimento del danno biologico da incidente stradale rappresenta una componente fondamentale del diritto alla salute e alla dignità della persona. La sua corretta quantificazione richiede competenza tecnica, conoscenza delle norme e delle pronunce della Cassazione, oltre a un’attenta valutazione medico-legale.

Affidarsi a professionisti qualificati, come quelli di Studio 3A-Valore S.p.A., significa avere al proprio fianco un alleato esperto nella tutela dei diritti del cittadino e nella ricerca della giustizia risarcitoria.

Scritto da:

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Emanuele Musollini

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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