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Danni causati da lavori

Ne è responsabile anche il committente

Per i danni causati da lavori, è ormai orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’appaltatore di opere pubbliche è solitamente l’unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dello svolgimento dei lavori. In realtà, però, assume un ruolo fondamentale anche la responsabilità concorrente del committente. A ricordarlo la Cassazione, I sezione Civile, con la recente ordinanza n. 20942/18 del 22 agosto.

Gli Ermellini si sono trovati a deliberare su un ricorso proposto dall’Asl di Teramo contro l’Anas. La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 27 febbraio 2013, aveva rigettato il gravame contro l’impugnata sentenza che aveva respinto la domanda dell’Azienda sanitaria di condanna dell’Anas al risarcimento dei danni arrecati a un edificio di proprietà della stessa Azienda, a Teramo, in conseguenza dei danni causati dai lavori di realizzazione della variante della SS 80 eseguiti dall’Anas tramite un’impresa appaltatrice.

Contro questa sentenza ha proposto appunto ricorso per Cassazione l’Asl, affidandolo a sei motivi: ricorso a cui si è opposta l’ANAS. Con il primo e secondo motivo l’Azienda ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., della legge n. 109 del 1994 e del dPR n. n. 554 del 1999, imputava ai giudici di merito di avere escluso la responsabilità dell’Anas, in via esclusiva o concorrente con l‘impresa appaltatrice, per avere redatto un progetto esecutivo inadeguato, le cui lacune non erano sanabili dall’appaltatrice con il progetto costruttivo né tramite proposte di varianti migliorative, e per avere sottovalutato la mancata vigilanza del direttore dei lavori sull’esecuzione dei lavori, come specificamente rilevato nell’atto di appello.

Ebbene, secondo la Suprema Corte i motivi sono fondati. La Corte territoriale aveva ritenuto che il comportamento dell’Anas, che pure aveva approvato un progetto esecutivo dei lavori inadeguato sotto vari profili tecnici, non fosse stato causa o concausa del danno, essendo assorbente la responsabilità dell’appaltatore per non avere adottato gli accorgimenti necessari ad evitare danni causati da lavori, per avere redatto un progetto costruttivo che non aveva sanato le carenze del progetto esecutivo e per non avere proposto l’adozione di varianti migliorative.

La giurisprudenza di legittimità – premette l’ordinanza della Suprema Corte – ha più volte ribadito il principio secondo cui l’appaltatore di opere pubbliche è di regola da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori, poiché i limiti della sua autonomia (derivanti dalla obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e dalla intensa e continua ingerenza dell’amministrazione appaltante) non fanno venir meno il suo dovere di assumere le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi”.

“E tuttavia – precisano gli Ermellini -, la responsabilità concorrente e solidale dell’amministrazione committente non può essere esclusa quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa approvato, mentre una sua responsabilità esclusiva resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione (Cass. n. 11356/2002, n. 8802/1999). Di questi principi la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione nel caso in esame, avendo escluso, in astratto, che il comportamento dell’Anas, per avere approvato un progetto esecutivo riconosciuto come inadeguato, e per non avere adeguatamente vigilato sull’andamento dei lavori, possa considerarsi concausa dell’evento dannoso, ai fini del riconoscimento della sua responsabilità concorrente con l’appaltatore”.

Sulla base di tali motivi, la sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte territoriale de L’Aquila per un nuovo esame.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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