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Anche se nello specifico il nodo del contendere era altro, ossia la compensazione delle spese di lite, l’ordinanza n. 16801/22 depositata il 24 maggio 2022 è particolarmente significativa per il chiarimento che apporta su un punto controverso del codice della strada, relativo alla circolazione sulle corsie preferenziali per i mezzi pubblici, che è vietata per i veicoli a quattro ruote non autorizzati, ma ammessa per quelli a due ruote i quali, date le ridotte dimensioni, non creano intralcio alla circolazione di autobus o tram.

Perciò, se chi si trova alla guida di un ciclomotore, come il protagonista della vicenda, viene multato per questa “presunta” violazione, ha tutti i diritti di impugnare, e con successo, i verbali.

Il conducente di un ciclomotore impugna 12 verbali per circolazione su corsie preferenziali

E’ ciò che fa fatto il conducente, appunto, di uno scooter che aveva proposto opposizione a ben dodici verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada avanti il Giudice di Pace di Bologna il quale, con sentenza del 2019, l’aveva accolta con annullamento delle multe, ritenendo che il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, l’infrazione contestata, definito dall’articolo 7 del Cds, non fosse rivolto anche a ciclomotori, in ragione delle ridotte dimensioni del mezzo, inidonee a costituire intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici. 

I giudici gli danno ragione ma compensano le spese in ragione della “novità” della questione

Il giudice, tuttavia, di qui il contenzioso, aveva ritenuto sussistenti i “giusti motivi” per compensare le spese di lite. Il centauro aveva infatti appellato la pur favorevole sentenza del giudice di Pace proprio in relazione al capo relativo alle spese avanti il Tribunale felsineo il quale però, con sentenza del 2021, aveva confermato la decisione del primo giudice e con essa, ciò che qui preme, anche l’interpretazione relativa alla circolazione nelle corsie preferenziali ammesse ai mezzi a due ruote. 

I giudici di seconde cure avevano infatti rilevato che la motivazione della sentenza di primo grado si fondava su “un’interpretazione dell’art.7 CdS del tutto innovativa, individuandone la ratio nella volontà del legislatore di garantire che i mezzi pubblici possano circolare in maniera spedita senza intralci, intralci che il Giudice di Pace ravvisa soltanto nei veicoli privati a quattro ruote, escludendo quelli a due ruote, in tal modo giungendo ad affermare che sarebbe carente di offensività in generale la circolazione di questi ultimi in tali aree”. Ne consegue che “sia stato configurato un motivo di compensazione che deriva proprio dalla novità della questione e sicuramente della sua interpretazione”: l’unico precedente rinvenuto in materia riguardava una decisione emessa proprio dall’ufficio del Giudice di Pace di Bologna. 

Dunque, il Tribunale, pur escludendo la configurabilità di una soccombenza reciproca e nonostante la mancata indicazione di altre idonee ragioni di compensazione delle spese da parte del Giudice di pace, aveva concluso che il profilo relativo alla possibilità di circolazione da parte dei ciclomotori/motocicli nelle corsie preferenziali costituisse questione del tutto nuova, tale da giustificare la compensazione stessa. 

La Cassazione conferma le decisioni dei tribunali di merito

La vicenda è quindi approdata alla Suprema Corte con l’ulteriore ricorso del conducente del motociclo che ha nuovamente denunciato la violazione del principio di soccombenza da parte sia del giudice di primo grado che di quello dell’appello, evidenziando che la decisione adottata dal Giudice di pace non era del tutto innovativa, trovando un precedente nella sentenza della stessa Cassazione n. 26311 del 2006. 

Gli Ermellini hanno rigettato la doglianza, ma l’aspetto che qui più interessa è che hanno di fatto avallato la stessa interpretazione (ri)mettendo anche in luce l’estrema novità della decisione. I giudici del Palazzaccio ricordano infatti che un giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi sia soccombenza reciproca, ovvero nel caso, per l’appunto, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora, “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

E anche per la Cassazione non vi è dubbio che nel caso di specie ricorrano tali presupposti perché, “anche la carenza di un uniforme orientamento interpretativo sul punto, l’opinabilità o le peculiarità delle questioni affrontate (come nella specie ritenuto dal Tribunale di Bologna quanto alla violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, ex art. 7, comma 4, Cod. Strada, da parte dei conducenti di ciclomotore, questione che lo stesso ricorrente riferisce affrontata in sede di legittimità soltanto dalla sparuta sentenza n. 26311 del 2006, peraltro in motivazione e senza enunciare un principio di diritto al riguardo) integrano le suddette nozioni, se ed in quanto siano sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise”. 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenzioso con Pubblica Amministrazione

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