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Quando si cambia residenza bisogna comunicare al Comune anche il numero di targa dei propri mezzi per dare modo agli uffici comunali di informare del trasferimento anche la Motorizzazione Civile perché possa a sua volta aggiornare l’archivio nazionale dei veicoli. Non ottemperare a quest’obbligo, di cui non molti sono al corrente, può costare caro, ad esempio non ci si può opporre a una multa per l’errata notifica al vecchio indirizzo.

Ad occuparsi di un caso sul genere la Cassazione con l’ordinanza 21899/22 depositata l’11 luglio 2022. 

Un’automobilista si oppone a una multa perché notificata al precedente indirizzo

La vicenda. Un’automobilista aveva proposto opposizione avanti il giudice di Pace di Capaccio contro l’ingiunzione con a quale la concessionaria per la riscossione del Comune di Capaccio Paestum le aveva ingiunto il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada a seguito di un‘infrazione accertata con verbale del 2 settembre 2015 che le sarebbe stato notificato il 7 dicembre 2015, ma che l’opponente lamentava in realtà non esserle mai stato notificato. Il Giudice di Pace, con sentenza del 2018 , aveva accolto l’opposizione ritenendo che la notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza, fosse nulla in quanto effettuata presso la vecchia residenza dell’automobilista, allorquando questa aveva già comunicato il suo trasferimento, dovendosi quindi ritenere che la mancata annotazione del cambiamento al PRA , Pubblico Registro Automobilistico, fosse imputabile all’Amministrazione.

Il Comune aveva appellato la sentenza, ma il tribunale di Salerno, con pronunciamento del 2020, aveva rigettato il gravame, rilevando come effettivamente l’opposizione fosse fondata sulla deduzione del vizio dell’invalidità della precedente notifica. Dagli atti emergeva che il verbale era stato inviato al precedente indirizzo dell’opponente, la quale però alcuni giorni prima della spedizione aveva comunicato al comune di Capaccio, dove prima risiedeva, ed ove era stata effettuata la spedizione del verbale, di essersi trasferita nel comune di Agropoli. 

Dall’avviso di ricevimento non si evinceva alcuna attestazione circa la temporanea assenza della destinataria ovvero delle persone abilitate a ricevere il plico, né risultava l’immissione dell’avviso nella cassetta postale, ma si ricavava solo il deposito presso l’ufficio postale. I giudici avevano quindi sottolineato come l’art. 201 del Codice della Strada preveda che il termine per la notifica del verbale decorra, in caso di successiva identificazione dei trasgressori, dalla data in cui risultino dai pubblici registri o dall’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la Pubblica Amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. 

Il Tribunale aveva infine ricordato che in base alla norma è sufficiente che la corretta annotazione della residenza emerga anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge, non potendosi esigere dal privato di dover farsi carico di provvedere ad una doppia annotazione del mutamento di residenza, al fine di rendere effettiva la conoscenza per la PA. Pertanto, quanto al caso in esame, il Comune, avvedutosi che il plico era stato depositato presso l’ufficio postale e non era stato ritirato, anche in ragione della mancata attestazione della temporanea assenza, aveva l’onere di effettuare delle verifiche presso l’anagrafe, che gli avrebbero permesso di avvedersi del cambiamento di residenza della destinataria.

Il Comune di Capaccio però ha proposto ricorso anche per Cassazione con motivi. Quello che qui interessa è il secondo con cui il ricorrente ha affrontato nel merito la questione circa la possibilità di potersi avvedere del cambio di residenza effettuato dall’opponente, in epoca anteriore alla spedizione del verbale di accertamento. Secondo l’Amministrazione, il giudice di merito aveva errato nel ritenere irrilevante l’accertamento anche in ordine al fatto che all’atto della comunicazione all’ufficio anagrafico del cambio di residenza, fosse stato indicato o meno correttamente anche il numero di targa del veicolo interessato dalla violazione amministrativa oggetto di causa. 

 

L’automobilista al cambio di residenza non aveva fornito il numero di targa dei suoi veicoli

Il Comune ha rammentato che l’art. 201 CdS presuppone che la notifica debba essere effettuata ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento, aggiungendosi che la notifica è validamente effettuata alla residenza, domicilio o sede del soggetto, quali emergenti dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli ovvero dal PRA o dalla patente di guida. La notifica nel caso in esame era stata effettuata all’indirizzo che emergeva dalla Motorizzazione Civile e che coincideva con quello ancora risultante dal PRA. Ma soprattutto il ricorrente ha asserito che il mancato aggiornamento dei registro può andare a discapito della PA solo se il privato cittadino, in caso di mutamento di residenza, abbia tenuto una condotta incolpevole. Nella fattispecie doveva invece ritenersi che il mancato aggiornamento del PRA e dell’archivio nazionale dei veicoli fosse imputabile alla condotta dell’automobilista che, quando aveva comunicato all’anagrafe il cambio di residenza, aveva omesso anche di indicare correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’accertamento. Tale omissione avrebbe quindi impedito al Comune presso cui era stato denunciato il cambio di residenza di procedere all’aggiornamento delle variazioni anche presso i registri deputati a permettere l’identificazione del soggetto cui effettuare la notifica dei verbali di accertamento. 

Secondo la Cassazione queso motivo è fondato. “Affinché possa ravvisarsi un esonero da responsabilità del privato, con l’addebito alla PA del ritardo nelle annotazioni, è pur sempre necessario che all’atto della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali, vi sia stata anche una corretta indicazione del numero di targa dei veicoli appartenenti al privato, poiché solo tale indicazione consente di ritenere imputabile alla PA il ritardo, dovendo quindi rispondere del difetto di collaborazione tra le varie amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati” spiega la Suprema Corte citando una sentenza delle Sezioni Unite. 

 

La normativa di riferimento

Gli Ermellini citano poi i vari articoli del Codice della Strada sul tema. L’art. 1, al comma 1, dispone testualmente che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento……… Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.

L’art. 94 CdS, commi 1 e 2 prevede poi che “in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà”;“l’’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all’aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente si procede per i trasferimenti di residenza”. 

Infine, primi tre commi dell’articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS aggiunge che “gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all’art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2, dello stesso articolo”; “gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all’art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo”; “l’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell’usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica”. 

La Cassazione chiarisce quindi che le Sezioni Unite, nel precedente già richiamato, hanno appunto ritenuto di aderire all’orientamento manifestatosi presso la Suprema Corte “secondo cui, ai sensi del citato art. 247 del regolamento esecutivo CdS, le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l’indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano essere eseguite d’ufficio a cura della P.A. per cui, ove questa non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita”. 

 

Colpa della PA solo se il proprietario dell’auto al cambio di residenza comunica la targa

Tuttavia, puntualizzano anche i giudici del Palazzaccio, “diviene quindi fondamentale, e non già irrilevante, come invece sostenuto dal Tribunale, verificare se all’atto della richiesta del cambio di residenza, l’opponente avesse anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione per cui è causa, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale. 

In altre parole la tesi del Tribunale, nel ritenere tale verifica irrilevante, “perviene nella sostanza ad abrogare parte del primo comma del citato art. 247, che appunto impone anche l’indicazione dei dati di identificazione dei veicoli per i quali deve avvenire poi l’annotazione presso i registri di cui all’art. 201 CdS, poiché, seguendo la tesi qui avversata, una volta non perfezionatasi la notifica con la consegna al destinatario (che nel frattempo ha mutato residenza), sarebbe in ogni caso onere della PA quello di verificare quale sia la sua attuale residenza anagrafica, e ciò a prescindere dal fatto che l’omessa indicazione del numero di targa non abbia posto il Comune nella condizione di avvedersi della necessità di dover comunicare l’evento anche ai registri deputati alla raccolta dei dati dei veicoli, e presi in esame dal CdS”. La sentenza impugnata, non essendosi si conformata a detti principi, è stata pertanto cassata, con rinvio per nuovo esame, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Contenzioso con Pubblica Amministrazione

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