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Nelle aree deputate alla sosta si può parcheggiare solo negli spazi destinati all’uopo per ciascun veicolo, viceversa la contravvenzione è inevitabile. Lo ha chiarito la Cassazione, seconda sezione Civile, con l’ordinanza n. 4040/2024 depositata il 14 febbraio 2024.

 

Conducente di un furgone multato per divieto di sosta ricorre fino in Cassazione perchè dove aveva parcheggiato non c’erano segnaletiche orizzontali

A proporre ricorso anche per Cassazione, contro una sentenza del Tribunale di Alessandria del 2021 che, quale giudice di appello, aveva confermato il pronunciamento di primo grado del giudice di Pace, un automobilista che aveva proposto opposizione verso un verbale con cui la polizia locale del Comune di Tortona lo aveva sanzionato per aver parcheggiato il suo veicolo fuori dagli appositi stalli, in violazione dell’art. 157 del Codice della Strada: il Tribunale aveva ritenuto legittimi il verbale e la conseguente contravvenzione per divieto di sosta.

 Il ricorrente lamentava il fatto che, nello spazio dove aveva posteggiato il suo mezzo, non ci sarebbero state segnaletiche orizzontali, che sarebbero state tracciate solo su un altro lato della piazzetta in questione, in modo tale da non costituire alcun tipo di ostacolo per il transito. Per l’automobilista, pertanto, la decisione del Tribunale sarebbe stata contraria al principio secondo cui la sosta dei veicoli è libera al di fuori degli stalli.

Ma per la Suprema Corte la doglianza è infondata. L’art. 157 del Codice della Strada, ricorda la Cassazione, “dispone che, nelle aree di sosta all’uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La norma presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica”.

 

Nelle zone deputate alla sosta si può posteggiare solo negli spazi destinati ad hoc

In tal senso, “l’articolo 351, comma 2 del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano stati delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui” proseguono gli Ermellini, evidenziando come nel caso di specie “la presenza degli stalli non consentiva il posizionamento dei veicoli all’interno della piazza se non negli spazi delimitati da segnaletica orizzontale”, mentre il mezzo del ricorrente era parcheggiato “irregolarmente” all’interno dell’area di sosta e a pochi metri dagli stalli, e, dunque, in violazione dell’art. 157, comma 5 del Cds”. 

Il Tribunale aveva infatti accertato che il furgone del ricorrente era stato parcheggiato al di fuori della segnaletica orizzontale ma nella stessa piazza dove erano presenti, in diversi punti, segnali orizzontali, “sicché il parcheggio era avvenuto in prossimità degli stalli contrassegnati. La presenza di questi ultimi non consentiva, quindi, il posizionamento del veicolo all’interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale e non irregolarmente all’interno dell’area di sosta e a pochi metri dagli stalli” ribadisce e conclude la Cassazione: dunque, ricorso rigettato e multa confermata.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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