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Il giudice civile non può negare ogni valenza probatoria al comportamento processuale del datore di lavoro che, imputato per un infortunio occorso a un proprio dipendente nel relativo procedimento penale, abbia chiesto di patteggiare la pena, richiesta che indica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato e un’ammissione di colpa.

E se lo fa, ha l’obbligo di motivare perché il condannato avrebbe ammesso una responsabilità che non avrebbe avuto e perché il giudice penale gli avrebbe dato credito.

E’ un principio fondamentale quello stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3643/19 pubblicata il 7 febbraio scorso.

 

L’infortunio sul lavoro

Il fatto ovviamente riguarda un infortunio sul lavoro. Un lavoratore impegnato in alcuni lavori di giardinaggio, nel lontano 2003, si era gravemente infortunato mentre stava potando la siepe di un giardino privato all’interno di un cestello agganciato al braccio di una gru posizionata su un autocarro e manovrata, appunto, dal suo titolare: il malcapitato era caduto dal cesto da un’altezza di sei metri a causa di una eccessiva movimentazione del braccio meccanico ed era rimasto paraplegico.

Il danneggiato aveva quindi citato in causa il suo datore di lavoro chiedendo di essere risarcito dei danni non patrimoniali subiti, per oltre mezzo milione di euro.

Il suo titolare si costituiva in giudizio opponendosi alle pretese risarcitorie e asserendo che l’incidente si sarebbe verificato in modo accidentale e per esclusiva colpa del dipendente. E il giudice respingeva la domanda del lavoratore, il quale appellava la sentenza, ma anche la Corte d’Appello di Bologna gli dava torto.

 

Il datore di lavoro aveva patteggiato nel penale

L’infortunato ha quindi proposto ricorso anche per Cassazione.

A interessare maggiormente qui di questa complessa causa è il fatto che il giardiniere, tra i vari motivi di doglianza, ha lamentato come non fosse stata attribuita adeguata valenza alla sentenza di patteggiamento in sede penale pronunciata nei confronti del suo titolare e come fossero stati ignorati rilevanti elementi probatori, che ne confermavano la responsabilità nella determinazione del sinistro.

La Corte d’Appello di Bologna, nella sentenza del 3 dicembre 2013, aveva sostenuto che “l’asserita responsabilità del datore di lavoro circa la causazione dell’infortunio de quo non poteva basarsi unicamente sulla sentenza di patteggiamento, non essendo ravvisabili presunzioni gravi, precise e concordanti che i fatti si fossero svolti secondo la dinamica prospettata da parte attrice”.

 

La sentenza della Cassazione

Ed è qui che la Corte di Cassazione “bacchetta” i giudici di merito, reputando fondati i motivi del ricorso.

“Invero – recita la sentenza – appare invalida la decisione impugnata nell’aver praticamente negato ogni valenza probatoria al comportamento processuale osservato dal datore di lavoro in sede penale con la richiesta applicazione della pena, di cui poi alla conseguente sentenza di patteggiamento, pronunciata dal giudice penale ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e ss., in ordine ai reati per i quali lo stesso era stato incriminato”.

Reati peraltro pesanti. Più precisamente., ex D.P.R. n. 547 del 1955, art. 184, poiché, in quanto titolare dell’omonima azienda agricola aveva effettuato il sollevamento di persone con attrezzature di lavoro ed accessori non previsti a tale scopo e perché, ex art. 590 c.p., nell’esercizio delle proprie mansioni di imprenditore, con negligenza, imprudenza e imperizia, movimentando di persona il braccio della gru installata su un autocarro, aveva cagionato lesioni personali gravi – la paraplegia degli arti inferiori – al suo lavoratore, facendolo cadere dal cestello che vi era fissato e alzato diversi metri dal suolo, a causa di una repentina inclinazione del cestello stesso, dovuta alla brusca movimentazione del braccio della gru.

Non solo. La Cassazione ricorda anche come, all’esito del procedimento penale, il giudice competente, dopo aver emesso la sentenza, avesse disposto la trasmissione gli atti al Pubblico Ministero in relazione alla configurabilità di altre ipotesi di reato, legate alla falsa prospettazione dell’accaduto, al punto che il titolare era stato ulteriormente inquisito per il reato di cui all’art. 374 bis c.p..

 

Sentenza penale elemento probatorio anche nel civile

“La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – proseguono gli Ermellini – costituisce un importante elemento probatorio per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (…) Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall’onere della prova” (Cass. 5 maggio 2005, n. 9358)”.

La Suprema Corte cita anche il principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico, in base al quale, “per lo stesso fatto, solo alla stregua di valide giustificazioni, debitamente argomentate, possono ammettersi differenti e contrastanti decisioni giudiziali, pur nell’autonomia dei relativi giudizi assicurata e disciplinata da norme di rango costituzionale e di natura processuale”, e ricorda infine come “la sentenza di patteggiamento presupponga non solo il consenso delle parti (imputato e Pubblici Ministero), ma anche che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., oltre che corretta la qualificazione giuridica del fatto (art. 444 c.p.p., comma 2)”.

Pertanto, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna è stata cassata con rinvio.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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