Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

La Consulta è stata chiamata a sciogliere alcuni nodi interpretativi riguardanti i reati di omicidio e lesioni stradali, verificando la loro aderenza al dettato costituzionale.

Il Tribunale di Torino, infatti, ha ritenuto “non manifestamente infondate” due questioni di legittimità costituzionale inerenti la disciplina che ha introdotto questi reati (cfr. artt. 589-bis e 590-bis c.p.), in particolare su alcuni aspetti del trattamento sanzionatorio

La parola passa ora alla Corte Costituzionale, interpellata dal giudice Modestino Villani della sesta sezione penale. La vicenda da cui è originata la rimessione al Supremo Consesso riguardava il caso di un’anziana signora che, durante l’attraverso della strada a Moncalieri, era stata investita riportando lesioni guaribili in 60 giorni. Nel procedimento sospeso, la stessa Procura aveva inoltre rilevato, nel capo d’accusa, la sussistenza di un concorso di colpa poiché sia l’automobilista che il pedone si stavano muovendo a semaforo rosso in tutte le direzioni.

I due reati “da incidenti stradali”, introdotti nel codice dalla legge n. 41/2016 hanno inasprito le sanzioni per lesioni personali o morte determinate da violazione delle norme sulla disciplina delle circolazione stradale: reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime, e reclusione da due a sette anni in caso di morte. Pene che possono aumentare ove la tragedia sia causata da chi è alla guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti e prevedere anche l’arresto obbligatorio in flagranza.

Le questioni sollevate dal Tribunale piemontese si soffermano su due aspetti in particolare. In primis, sul cosiddetto computo delle circostanze (attenuanti e aggravanti) che viene effettuato per il calcolo della pena: la formulazione della nuova normativa, infatti, si ritiene limitativa della discrezionalità del giudice.

Non essendo permesso, a differenza di altre fattispecie di reato, il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti, per l’avvocato difensore si realizzerebbe un “arbitrario, sproporzionato, irragionevole” aumento della condanna anche in caso di colpa minima, anche ove la responsabilità dell’imputato sia dunque molto bassa.

A entrare nel mirino è anche un automatismo che per l’avvocato non dovrebbe esistere nell’ordinamento italiano, relativo alla revoca della patente, con impossibilità di ripetere l’esame di guida per almeno 5 anni: la sanzione amministrativa, infatti, scatta automaticamente a seguito di qualunque condanna, addirittura in caso di patteggiamento, e per il quale è irrilevante la dinamica dell’incidente. Si contesta, dunque, l’impossibilità del giudice di intervenire con gradualità.

Non è la prima volta che questioni di legittimità riguardanti la normativa in esame giungono innanzi alla Consulta: nel 2017 era stato un Gip del Tribunale di Roma a sollevare analoga questione di legittimità costituzionale.

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content