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Anche una “grata” o caditoia d’acqua sconnessa, così come una buca, rappresenta una insidia e un pericolo per gli utenti “deboli” della strada, ivi compresi i motociclisti, e se l’Ente gestore della via in questione non dimostra di aver adottato ogni misura possibile per prevenire i rischi, deve rispondere delle conseguenze. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11060/2024 depositata il 24 aprile 2024, ha riaffermato alcuni principi basilari della responsabilità ex articolo 2051 del codice civile e lo ha fatto pronunciandosi sul ricorso presentato dalla Città Metropolitana di Messina (già Provincia regionale di Messina).

Provincia di Messina condannata a risarcire un motociclista caduto a causa di una grata

L’Ente era stato già condannato dalla Corte d’appello di Messina, che ne aveva respinto il gravame contro la sentenza, pure questa avversa, pronunciata del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell’aprile del 2019, a risarcire con la somma di oltre 25mila euro, oltre accessori, il conducente di un ciclomotore rimasto vittima di un sinistro nel luglio del 2012 mentre percorreva la strada Provinciale 93. Il danneggiato aveva citato in giudizio per l’appunto la Provincia in quanto ente gestore dell’arteria “incriminata” imputando la perdita di controllo del suo mezzo, e la conseguente rovinosa caduta che gli aveva procurato seri traumi, ad una grata sporgente e malferma, e i giudici di merito, acquisite tutte le prove, gli avevano dato ragione.

L’Ente ricorre anche sulla base degli oneri probatori, ma la Suprema Corte rigetta le doglianze

La Provincia però ha voluto andare ino in fondo ricorrendo anche per Cassazione sulla base di quattro motivi, uno dei quali relativo all’onere probatorio in capo alla vittima. Ma la Suprema corte a rigettato tutte le doglianze, ribandendo tra l’altro che, in che tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d’acqua, è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 del codice civile, la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto.

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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