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Con la significativa ordinanza n. 10376/24 depositata il 17 aprile 2024 la Corte di Cassazione (in foto), terza sezione Civile, intervenendo in tema di corresponsione della somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, è tornata su una questione tutt’altro che secondaria e, anzi, di notevole rilievo anche pratico: il cumulo di rivalutazione e interessi compensativi.

Una questione che potrebbe sembrare pacifica e consolidata ma nella realtà la decisione della Suprema Corte si segnala in quanto accoglie lo specifico motivo di doglianza sul punto del ricorso presentato dai danneggiati, cassando la sentenza dei giudici merito. E con l’occasione gli Ermellini fissano dei principi disattesi dalla Corte territoriale.

La causa per il risarcimento dei familiari di una vittima di incidente stradale

La tragica vicenda riguarda un sinistro stradale mortale. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni ai familiari della vittima, ma senza attualizzare in via equitativa le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nelle specie costituito dalla perdita del rapporto parentale.

In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto e confermato che gli importi risarcitori erano stati equitativamente attualizzati alla data della sentenza di primo grado, in ragione dell’utilizzo delle cosiddette “tabelle milanesi” dell’anno 2014.

La questione posta è se l’attualizzazione debba avvenire secondo le seguenti modalità: devalutazione dell’importo tabellare alla data del sinistro; successiva rivalutazione anno per anno secondo l’indice Istat; applicazione degli interessi legali sul totale annuo rivalutato di anno in anno.

La Suprema corte accoglie la doglianza sugli interessi compensativi, che vanno conteggiati

Ebbene, la Suprema Corte ha concluso e affermato che, mentre è corretto non procedere alla “rivalutazione”, essendo stata quantificata “all’attualità” la somma dovuta a titolo di risarcimento (sicché non avrebbe avuto ragione d’essere la funzione di “reintegrazione” del valore del bene perduto, propria della rivalutazione),  ai fini dell’integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito gli interessi devono tuttavia essere autonomamente conteggiati, data la loro differente funzione “compensativa” del pregiudizio (ulteriore, oltre a quello costituito dalla lesione del diritto cagionata dall’illecito) consistente nel ritardato pagamento della somma che esprime in termini monetari l’entità del danno subito.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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