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Nel caso sia assodato che l’incidente stradale in questione sia un tamponamento, il giudice non può stabilire la pari responsabilità nella causazione del sinistro perché sul conducente del veicolo “tamponante” grava l’obbligo di fornire la prova contraria dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e il conseguente impatto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

L’importante principio, considerato l’elevatissimo numero di incidenti sul genere, è stato specificato dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 18708/2021 depositata il primo luglio 2021.

 

Un automobilista tamponato cita in causa il responsabile del sinistro

Un automobilista coinvolto in un incidente aveva citato in giudizio avanti il giudice di Pace il conducente e il proprietario del veicolo che lo aveva provocato e UnipolSai, già Milano Assicurazioni, quale assicurazione che garantiva il mezzo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro. Con sentenza del 22 agosto 2014, il giudice aveva accolto la domanda dichiarando però la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro, condannando quindi la compagnia di assicurazione al risarcimento del 50 per cento dei danni e alla metà delle spese di lite e di consulenza tecnica.

L’automobilista aveva dunque appellato la decisione avanti al Tribunale di Napoli Nord lamentando l’errato riconoscimento di un concorso di colpa paritario, dato che la prova testimoniale avrebbe consentito di attribuire la responsabilità esclusiva al conducente del veicolo antagonista, l‘irrilevanza causale del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte sua e l’errata determinazione del danno e la compensazione delle spese di lite. Ma i giudici territoriali, con sentenza del 29 gennaio 2019, avevano rigettato l’appello.

Di qui l’ulteriore ricorso per Cassazione nel quale il ricorrente ha lamentato il fatto che i giudici di merito, sia di primo sia di secondo grado, non avrebbero individuato il vero motivo della concorsualità declinata in sentenza. L’automobilista ha addotto il primo comma dell’articolo 1227 c.c. riguardante la condotta del danneggiato che contribuisce a determinare la lesione iniziale ovvero incide sul rapporto di causalità materiale, e l’art. 149 del Codice della Strada, che riguarda la condotta del creditore che non si attivi per evitare l’aggravarsi della lesione iniziale ovvero influisca sul rapporto di causalità giuridica con il danno. Conseguentemente, il primo comma dell’articolo 1227 c.c., ha fatto notare il ricorrente, impone al giudice di procedere d’ufficio all’indagine sul concorso di colpa del danneggiato, mentre il secondo comma dell’articolo 2054 c.c. opera soltanto come criterio sussidiario, nel caso di mancanza di prova liberatoria.

 

Le contestazioni inerenti il concorso di colpa

I giudici di merito gli avrebbero attribuito una corresponsabilità, sulla base del primo comma dell’articolo 1227 c.c, ma senza che ne ricorressero gli elementi fattuali. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto provata la dinamica dell’evento con la conseguenza che doveva ritenersi dimostrata anche la prova liberatoria in ordine alla responsabilità dell’attore nello scontro. Al contrario, la corresponsabilità sarebbe stata collegata alla mancanza di prova del mancato uso delle cinture di sicurezza. Il giudice di appello, senza occuparsi della rilevanza dell’uso delle cinture, avrebbe ritenuto sussistente la corresponsabilità applicando erroneamente l’art. 2054 c.c.

Sotto tale profilo la decisione di appello sarebbe errata, perché la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di avere usato la normale diligenza con un comportamento esente da colpa e l’articolo 149 del codice della strada pone una sorta di presunzione di responsabilità a carico del veicolo tamponante. Davanti al Giudice di pace l’oggetto del giudizio era costituito non dalla collisione, ma dalla lesione personale subita, per cui il giudice di appello non avrebbe potuto applicare l’articolo 2054 c.c. per ridurre i danni derivanti dalla lesione personale. La decisione di primo grado sarebbe frutto di confusione tra le due norme.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato. La Cassazione rileva come, contrariamente alla “generica ricostruzione” della dinamica del sinistro operata appello, il teste escusso aveva chiaramente precisato che una delle due vetture aveva urtato con il suo lato anteriore quello posteriore dell’altra. Pertanto, era chiaro che “il sinistro sarebbe stato necessariamente causato da un tamponamento”.

E in tal caso, proseguono gli Ermellini, convenendo con il ricorrente, “non può in alcun modo trovare applicazione il criterio sussidiario di cui all’articolo 2054 c.c. dovendosi ritenere la presunzione di responsabilità fissata dall’articolo 149 del codice della strada”.

In caso di tamponamento la prova liberatoria spetta al “tamponante”

Articolo secondo il quale., “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza”.

Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., il tamponante resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.

Ergo, avendo il giudice d’appello fatto “erroneamente” applicazione del parametro sussidiario previsto dal secondo comma dell’articolo 2054 c.c. e del conseguente onere della prova gravante sulle parti, la decisione è stata annullata e il giudice del rinvio dovrà, conclude la Cassazione, “riesaminare le risultanze istruttorie alla luce dei principi espressi da costante giurisprudenza di legittimità, al fine di verificare se il conducente del veicolo tamponante aveva fornito la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione, erano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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