Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

La certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l’evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l’altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, del Codice Civile, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

E comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell’evento, rendendo non corretta l’applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all’ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell’incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti.

In altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. Questi principi di diritto sono stati riaffermati con forza dalla Cassazione con l’ordinanza n. 15152/23 depositata il 30 maggio 2023, con cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una terza trasportata e cassato con rinvio, per nuovo esame, da compiersi seguendo tali principi, la decisione della Corte d’appello di Lecce.

 

I giudici di merito ravvisano la pari responsabilità in un incidente stradale

Con atto di citazione notificato nel lontano 2002, più di vent’anni fa, la passeggera di una vettura, una Fiat Uno, aveva citato in causa innanzi al Tribunale di Taranto il conducente di una Bmw che si era scontrato con la macchina su cui viaggiava, e la sua compagnia di assicurazione, nonché il proprietario e il conducente della stessa Punto, e la relativa assicurazione, per sentirli condannare al pagamento, in solido, 221.670 euro a titolo di risarcimento del danno subito a causa di un sinistro occorso in data dicembre 2001.

Il Tribunale di Taranto aveva accolto solo parzialmente la domanda ascrivendo il sinistro alla paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli, e condannando pertanto tutte le parti al pagamento, in solido, in favore della danneggiata di 48.760 euro.

La sentenza era stata quindi appellata dal conducente della Bmw chiedendo che fosse dichiarato quale unico responsabile dell’incidente il guidatore della macchina antagonista, ossia la Punto, ma la Corte di Appello di Lecce, con verdetto del 2018, aveva rigettato il gravame, ritenendo che questi non avesse provato che la sua condotta di guida fosse stata immune da vizi, e ravvisando pertanto il concorso di colpa tra le due parti.

Il guidatore della Bmw ha pertanto proposto ulteriore ricorso per Cassazione, denunciato, “Violazione e falsa applicazione” degli artt. 2043 e 2054, primo e secondo comma c.c., per avere la Corte d’appello escluso che il conducente dell’altra autovettura fosse l’esclusivo responsabile del sinistro nonostante l’accertamento dell’invasione di corsia da parte del medesimo. Secondo il ricorrente, la Corte di merito non aveva considerato che l’invasione della corsia di marcia è una violazione di per sé sufficiente a provocare l’evento dannoso, tanto più considerando che il conducente di controparte l’aveva commessa uscendo da una curva chiusa.

 

La presunzione di eguale responsabilità non si applica di fronte a una violazione grave

Secondo il ricorrente, dunque, i giudici territoriali avevano fatto malgoverno del principio secondo cui la presunzione di eguale colpevolezza non può trovare applicazione allorquando sia stata accertata positivamente la responsabilità di uno dei conducenti, e avevano pertanto errato nel ritenere responsabili i due conducenti in via paritaria, in quanto la condotta tenuta dalla controparte era stata predominante rispetto all’altra, ragion per cui il grado di colpa ravvisato a suo carico avrebbe dovuto essere quantomeno valutato con una percentuale inferiore di responsabilità.

La Suprema Corte ha ritenuto i motivi fondati. “La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, 2° comma, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro

La norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro” precisa ulteriormente la Cassazione.

E’ vero, ammettono poi i giudici del Palazzaccio, che in tema di scontro tra veicoli, “l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.

E tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, sia stato possibile ricostruirne la dinamica ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, “non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell’art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale”.

 

La certezza della colpa di uno dei conducenti libera l’altro dalla concorrente responsabilità

Gli Ermellini rammentano inoltre che “la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l’evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l’altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, 2° comma, cod. civ. nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell’evento, rendendo non corretta l’applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all’ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell’incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti.

In conclusione, secondo la Cassazione la Corte d’appello ha disatteso questi principi nella sentenza impugnata, in particolare “laddove ha affermato di ritenere che dall’istruttoria svolta nel pregresso grado di giudizio entrambi i conducenti abbiano violato i normali precetti di prudenza imposti dalle norme sulla circolazione stradale”. “Detta accertata inosservanza porta, questa Corte, a ritenere un’incidenza del concorso di colpa in capo all’appellante pari al 50 per cento” avevano concluso i giudici leccesi.

Principi disattesi dalla Corte territoriale anche “laddove ha altresì immotivatamente, e in modo sostanzialmente “automatico”, fatto applicazione della presunzione di pari concorso nella causazione del sinistro e nel valutare se la condotta del (omissis) possa avere avuto ruolo esclusivo o quanto meno preponderante nella specie, a fortiori in presenza di emergenze processuali quali il verbale redatto dai carabinieri intervenuti sul posto e la relazione depositata nel giudizio penale del perito del Pubblico Ministero”. Il consulente tecnico d’ufficio aveva infatti concluso che “l’invasione di corsia è avvenuta da parte della Fiat Uno, com’è confermato dalla traccia di frenata della Bmw, che converge verso il centro della carreggiata, nell’estremo tentativo di evitare l’impatto dalla mancanza di frenata da parte del (omissis) probabilmente preso da un attimo di distrazione”. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, per un riesame del caso.

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content