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La lontananza geografica non è sufficiente ad escludere automaticamente il legame affettivo tra fratelli e, in caso di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale per la morte di un fratello dovuta a incidente stradale, infortunio sul lavoro, ecc., non ci si può basare unicamente su tale criterio per rigettare la pretesa risarcitoria.

La Cassazione aveva già affermato il principio, in particolare nei casi di nonni e nipoti, che la coabitazione, tanto più nella società odierna caratterizzata da social network e whatsapp, non può più essere considerata conditio sine qua non per la liquidazione del danno, perché ciò che conta veramente è la dimostrazione della sussistenza di uno stretto legame affettivo.

Ora con la sentenza n. 22397/2022, depositata il 15 luglio 2022, giudici del Palazzaccio vanno anche oltre, estendendo il ragionamento ai rapporti tra fratelli. 

Risarcimento non riconosciuto ai fratelli della vittima a causa della lontananza

La causa di cui si sono occupati i giudici del Palazzaccio in realtà è particolarmente complessa e non limitata a questa questione. E a rivolgersi alla Suprema Corte è stata la compagnia assicurativa, Amissima-Carige, della vettura la cui conducente, nel novembre del 2006, aveva investito un ciclista causandone la morte. L’assicurazione, in buona sostanza, si doleva del fatto che, nell’ambito della causa civile per il risarcimento ai congiunti della vittima, la Corte d’Appello di Roma, nel 2019, in riforma della sentenza di prime cure del Tribunale di Velletri, sezione staccata di Anzio, avesse riconosciuto la responsabilità concorrente dell’automobilista nella misura del 25% nella causazione del sinistro, provvedendo poi alla liquidazione del danno ai vari congiunti: secondo la ricorrente, la donna non avrebbe avuto invece alcuna colpa, come sarebbe emerso dal procedimento penale a suo carico. Ricorso ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte, con la conferma della sia pur minoritaria corresponsabilità. 

Ciò che qui preme è il ricorso incidentale proposto dai congiunti della vittima, i quali hanno lamentato il rigetto da parte della Corte d’Appello capitolina della domanda risarcitoria proposta da due fratelli e dalla sorella delle vittima a causa, per citare la motivazione addotta dai giudici territoriali, “della grande lontananza e della mancanza di convivenza tra la vittima e i fratelli”, due dei quali emigrati in India: dunque, secondo la sentenza impugnata, in virtù di queste migliaia di km che li separavano, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare poteva riconoscersi raggiunta solo solo quanto alla moglie, ai figli ed ai genitori, “prova desumibile da presunzione fondata sullo stretto legame di parentela e affettivo, rilevando la mancanza di convivenza – per questi ultimi congiunti – al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri d liquidazione”. 

Per contro, avevano asserito i giudici romani, “nelle condizioni indicate non possono presumersi rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà tra i fratelli e il familiare defunto, per cui è rigettata la loro domanda”. I ricorrenti hanno fatto leva sul principio di diritto già affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3767 del 2018 e hanno addebitato alla Corte capitolina di avere violato l’art. 2727 c.c. nel dare rilievo alla lontananza come causa escludente il danno da sofferenza per la morte del fratello.

 

Ciò che conta è la distrazione del legame affettivo e la prova contraria spetta al danneggiante

Pe la Suprema Corte il motivo è fondato e come tale da accogliere. I giudici romani, chiariscono gli Ermellini, hanno commesso “un errore di sussunzione, là dove in via automatica hanno escluso la rilevanza del nesso parentale fra fratelli ai fini del diritto al risarcimento del danno da sofferenza in ragione della sola lontananza spaziale dal de cuius”. 

I giudici del Palazzaccio citano quindi un’ulteriore sentenza della Cassazione, la n. 29784/18, secondo cui “nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonché prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull’esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all’interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull’assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela”.

Così, spiega la Suprema Corte, “si dà rilievo all’esistenza del rapporto come tale rovesciando sul preteso danneggiante la prova della sua svalutazione nel caso concreto”. 

 

La convivenza non è una conditio sine qua non per la liquidazione del danno

Non solo. La Suprema Corte cita anche l’ordinanza n. 18284 del 2021 la quale ha statuito che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno”.

Allora gli Ermellini avevano chiosato che, “escludendo che sia possibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest’ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza”. 

Gli Ermellini infine si soffermano anche sulla sentenza n. 7748 del 2020, che aveva affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno “iure proprio” subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d’animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto”. Principio che, osserva la Cassazione, “è relativo anche ai fratelli”. 

 

Illegittimo desumere la mancanza di affettività tra fratelli dalla sola distanza geografica

Il problema che si pone è dunque quello della effettività e consistenza della relazione al di là della convivenza – tirano le fila del discorso gli Ermellini – Il ritenere che la estrema lontananza fra fratelli deponga automaticamente, come ha opinato la corte territoriale, nel senso della mancanza di effettività della relazione di fratellanza e, dunque, nel senso di escluderne una dimensione tale da giustificare la sussistenza della sofferenza per la perdita di un fratello o di una sorella, appare nella sostanza affermazione enunciata dalla corte di merito desumendo da un fatto noto, la lontananza geografica, in questo caso estrema (altro continente) per un fratello ed una sorella, meno consistente (relativa al nostro Paese) per l’altro fratello, quella di un fatto ignoto, cioè l’assenza di effettività della relazione parentale. Ebbene, il ragionamento inferenziale svolto dalla corte romana risulta del tutto privo di aderenza all’id quod plerumque accidit ed al senso comune e, dunque, esprime l’applicazione di una presunzione hominis del tutto priva del connotato della gravità”.

Secondo la Suprema Corte, la mera lontananza geografica fra fratelli “non sembra apprezzabile, si crede con riferimento a tutti i contesti di provenienza, come idonea a dimostrare la mancanza di effettività”. Poteva esserlo forse in tempi “remoti”, nei quali le comunicazioni fra persone distanti “erano difficili se non impossibili, sicché il vivere in contesti geografici diversi per un tempo consistente, poteva giustificare il ragionamento della sentenza impugnata – concludono gli Ermellini – Invece, nei tempi attuali, una volta che si consideri che i mezzi di comunicazione odierni consentono di mantenere vivi rapporti familiari anche se a distanza considerevole attraverso le varie tecniche di trasmissione e della voce e delle immagini, il detto ragionamento appare privo di giustificazione inferenziale”.

La sentenza è stata quindi cassata con riferimento al motivo addotto nel ricorso incidentale dai congiunti della vittima, con rinvio ad altra sezione della corte di Appello di Roma per il riesame della causa.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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