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Nemmeno l’improvviso decesso del copilota vale come “circostanza eccezionale“: la compagnia aerea sarà costretta a risarcire i danni arrecati ai passeggeri per la cancellazione del volo previsto. A sancirlo è la Corte di Giustizia UE, con l’interessante sentenza depositata l’11 maggio 2023, che prende le mosse da tre cause: C-156/22, C-157/22 e C-158/22.

Volo cancellato per la morte del copilota: il fatto

I contenziosi nascono dall’annullamento di un volo risalente al 2019, con partenza alle ore 6.05 del mattino da Stoccarda in direzione Lisbona. Qualche ora prima del decollo, però, il copilota è stato tragicamente ritrovato senza vita nella sua camera d’albergo. Il restante personale, sconvolto dall’inaspettato evento, si è dichiarato non idoneo al volo. La compagnia, di conseguenza, si è adoperata per organizzare (tardivamente) un equipaggio sostitutivo, riuscendo finalmente a far decollare l’aereo da Lisbona alle 11.25, con circa 5 ore di ritardo, completando il servizio presso l’aeroporto di Lisbona intorno alle 16.40.

Risarcimento e circostanze eccezionali: le normative

I passeggeri, quindi, si sono mossi per ottenere il risarcimento a causa dei disguidi subiti, vertendo principalmente sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce una regolamentazione comune in materia di assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Secondo le normative, il vettore può opporsi alla richieste danni dei propri assistiti esclusivamente se riesce a dimostrare che il disservizio causato sia stato determinato da una “circostanza eccezionale“, ossia da un evento di forza maggiore impossibile da controllare e prevedere e, pertanto, non imputabile direttamente alla compagnia. Questa, però, ha anche l’onere e l’obbligo di dimostrare tale episodio attraverso elementi che evidenzino l’inevitabilità della cancellazione: solo nel caso in cui, dopo aver adottato tutte le misure idonee del caso, sia palese che il vettore non potesse in alcun modo evitare il disguido, sarà esentato dall’obbligo di risarcimento.

 

Articoli 14 e 15 del regolamento n. 261/2004

Citando direttamente gli articoli ripresi nella sentenza, ecco che vediamo confermato quando detto precedentemente:

Gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo“.

Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni“.

 

Quando la compagnia è esentata dal risarcimento

I casi in cui la compagnia aerea è esentata dal risarcimento dei propri passeggeri sono sintetizzati nell’articolo 5 dello stesso regolamento. Per riprendere direttamente quanto scritto nell’ordinanza, il risarcimento ai passeggeri spetta sempre, a meno che essi: “siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto”.

 

Le circostanze eccezionali e gli obblighi della compagnia nel caso

Inizialmente, nei casi specifici, il Tribunale circoscrizionale di Nürtingen, Germania non ha considerato la morte improvvisa del copilota come una cirocostanza eccezionale. Ai sensi dell’art. 5 paragrafo 3, infatti, “il decesso imprevedibile e repentino di un membro dell’equipaggio (in prosieguo: «malattia o decesso inaspettati») è al pari di una malattia inattesa e improvvisa e non costituisce un evento esterno che colpisce il vettore, in quanto si tratta di un rischio inerente alle attività del vettore aereo“.

Nonostante ciò, la compagnia aerea ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito innanzitutto che “la nozione di circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, ove queste due condizioni sono cumulative e la loro osservanza deve essere oggetto di una valutazione caso per caso“.

Sull’evento in questione, gli Ermellini continuano asseverando che “le misure relative al personale del vettore aereo operativo rientrano nel normale esercizio delle attività di quest’ultimo. Questo è il caso delle misure relative alle condizioni di lavoro e alla retribuzione del personale di tale vettore (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 29), che comprendono le misure relative alla pianificazione degli equipaggi e all’orario di lavoro del personale. Di conseguenza, nel corso della loro attività, i vettori aerei operativi possono trovarsi di fronte all’assenza imprevista, per malattia o decesso, di uno o più membri del personale indispensabili per assicurare il volo, anche poco prima della partenza del volo stesso. Pertanto, la gestione di tale assenza rimane intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale, sicché un tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo”.

 

Perché morte del copilota rientra nella “malattia improvvisa”

Nello spiegare le motivazioni per cui si adduce a tale decisione, la Cassazione sostiene che non ci sarebbe differenza tra un’assenza per malattia e una morte, poiché in ogni caso il dipendente non sarebbe riuscito a presentarsi sul posto di lavoro.

Occorre precisare – per citare direttamente l’atto – che quando l’assenza è dovuta al decesso inaspettato di un membro del personale indispensabile per assicurare il volo, avvenuto poco prima della partenza del volo stesso, tale situazione, per quanto tragica e definitiva, non è giuridicamente distinguibile da quella in cui un volo non può essere effettuato perché tale membro del personale si è ammalato inaspettatamente poco prima della partenza del volo. Pertanto, è l’assenza stessa, dovuta a malattia o a decesso, di uno o più membri dell’equipaggio, anche se inaspettata, e non la causa medica precisa di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore, di modo che quest’ultimo deve aspettarsi che tali eventi imprevisti si verifichino nell’ambito della pianificazione dei suoi equipaggi e degli orari di lavoro del suo personale“.

Peraltro, il fatto che tale assenza inaspettata si sia verificata quando il membro dell’equipaggio in questione aveva pienamente rispettato le regolari visite mediche prescritte dalla normativa applicabile non può rimettere in discussione la conclusione esposta precedentemente nella sentenza. Questo perché chiunque, anche chi ha superato regolari esami medici, può essere colpito da una malattia o da un decesso inaspettati in qualsiasi momento“.

Nessuna circostanza eccezionale: ai passeggeri spetta il risarcimento

Alla luce di quanto analizzato, in conclusione, nemmeno la morte improvvisa di un membro dell’equipaggio rientra nella nozione di circostanze eccezionali. Ecco perché, stando a quanto sancito dalla Suprema Corte, la compagnia aerea in questione dovrà risarcire della cancellazione del volo i passeggeri. 

Scritto da:

Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Incidenti Aerei e Ferroviari

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