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A bordo di un aereo le compagnie devono sempre prestare le adeguate cure di primo soccorso ai propri passeggeri per qualsiasi tipo di evento dannoso, anche per un caffè caldo rovesciato. La Corte Ue ha ribadito, con la sentenza sulla causa C-510/21, che il risarcimento danni deriva dalla responsabilità oggettiva della compagnia aerea, come affermato dalla Convenzione di Montréal.

 

Il caso

Lo sfortunato evento accade nel dicembre del 2016. Durante un volo diretto a Vienna una caffettiera con all’interno caffè bollente è caduta dal carrello di ristorazione per il servizio ai passeggeri, ustionando un uomo. Questi, nel 2019, ha citato in giudizio la compagnia aerea, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’aggravamento delle sue ustioni, dovute non solo alla disattenzione iniziale del personale di volo, ma anche all’inadeguatezza delle cure di primo soccorso.

Ciò su cui però fa leva la compagnia aerea è che la domanda sarebbe stata avanzata in seguito al termine di due anni previsto dalla Convenzione di Montréal, che “regola” il risarcimento dei danni legati agli eventi che accadono a bordo. Il passeggero, di contro, ritiene che le cure non rientrino nella nozione di “evento” prevista dalla convenzione e pertanto ad entrare in gioco sarebbe il diritto nazionale (austriaco in questo caso), di conseguenza i tempi sarebbero stati rispettati.

I punti focali del contenzioso riguardano sia il nesso di causalità su quanto accaduto che l’entrata in causa della Convenzione di Montreal: l’evento della caffettiera e le successive ustioni possono essere ritenute come un unico evento, oppure sono due questioni slegate? Esse, inoltre, rientrano nella definizione di “evento” intesa dal trattato?

La convenzione di Montreal

È doveroso, innanzitutto, chiarire cos’è effettivamente la Convenzione di Montréal. Essa, in termini ufficiali, è la Convenzione per l’unificazione delle norme relative al trasporto aereo internazionale ed è un trattato, stipulato nel 1999, che ha come obiettivo di dettare le norme in materia di trasporto internazionale e di proteggere i passeggeri per quanto accade all’interno degli aerei.

Tornando al caso specifico, ciò su cui verte il contenzioso è l’interpretazione di tre dettami presenti nella convenzione: il paragrafo 1 dell’articolo 17, l’articolo 29 e l’articolo 35 .

L’art. 17 par.1 dice che “il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco“.

L’articolo 29, invece, recita così: “Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo, in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente convenzione“.

Per quanto riguarda le tempistiche, infine, l’articolo 35 afferma che “il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto“.

 

L’evoluzione del contenzioso

Sia in primo che in secondo grado austriaco è stata riconosciuta la responsabilità della compagnia aerea, dichiarando che l’evento rientrasse nei termini della Convenzione di Montréal, ma che, date tali premesse, la domanda risarcitoria fosse stata presentata in ritardo.

Si è giunti sino in Cassazione, la quale, dopo aver espresso propria sentenza, ha rinviato direttamente alla Corte di giustizia europea, chiedendo lumi sulla connessione causale dei due eventi, in particolare “si chiede se le cure di primo soccorso fornite a bordo dell’aeromobile, a causa di siffatto evento, costituiscano un evento dannoso distinto da quest’ultimo, o se tali due eventi costituiscano un solo evento, ai sensi di tale disposizione“, per citare la sentenza.

In merito, la Suprema Corte austriaca si è posta inizialmente per la seconda ipotesi, tant’è che secondo il giudice “la nozione di causalità di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montréal, nonché l’economia e l’obiettivo di unificazione di quest’ultima, depongono a favore di un’interpretazione secondo la quale, nel caso di specie, la caduta della caffettiera, da un lato, e le cure di primo soccorso fornite a bordo dell’aeromobile, dall’altro, devono essere considerate come rientranti in uno stesso evento. Infatti, se la caduta della caffettiera non si fosse verificata, le cure di primo soccorso non sarebbero state prestate e, pertanto, non sarebbero sussistite lesioni personali distinte né si sarebbe verificato un aggravamento delle lesioni personali subite“.

 

La pronuncia della Corte di giustizia europea

La nozione di evento

Innanzitutto la Suprema Corte europea si è espressa in merito alla nozione di evento, la quale “deve essere intesa come un evento involontario, dannoso e imprevisto che non richiede che il danno derivi dalla concretizzazione di un rischio tipico del trasporto aereo o che esista un nesso tra l’evento e l’esercizio o il movimento dell’aeromobile“.

Due eventi o uno unico?

Il Giudice, quindi, ha sancito che quanto accaduto al passeggero sia riconducibile ad unico evento concausato, poiché “la caduta di una caffettiera contenente caffè caldo ha provocato ustioni a un passeggero e ha reso necessaria la prestazione immediata di cure di primo soccorso da parte del personale di bordo. Tenuto conto della continuità spaziale e temporale che unisce la caduta di tale caffettiera alle prime cure fornite al passeggero in tal modo leso, l’esistenza di un nesso di causalità tra tale caduta e l’aggravamento delle lesioni personali provocate da detta caduta, conseguito alla somministrazione di cure di primo soccorso inadeguate, non può essere contestata e di conseguenza, tale insieme deve essere considerato costitutivo di un unico evento“.

Nessun dubbio, ancora, sul fatto che l’interpretazione rientri nella Convenzione di Montréal, che prevede un regime di responsabilità oggettiva dei vettori aerei quando essi vengono meno ai propri obblighi di cura e diligenza: per essere definito come “evento”, quindi, sono condizioni necessarie e sufficienti che tale sia effettivamente accaduto a bordo e – ovviamente – che abbia provocato delle lesioni personali al passeggero.

Convenendo però al trattato stipulato nel 1999, stante l’articolo 35 sopracitato, il termine imposto di due anni risulterebbe scaduto. In questi casi, pertanto, bisogna sempre porre massima attenzione sulle tempistiche, poiché per cavilli burocratici si rischia seriamente di perdere un risarcimento che – a tutti gli effetti – spetta di diritto.

Scritto da:

Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Incidenti Aerei e Ferroviari

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