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Il pedone che attraversa deve attenersi alle regole del Codice come qualsiasi altro utente della strada, ciclista, motociclista o automobilista che sia, compreso il divieto di usare il cellulare.

Farà sicuramente giurisprudenza, al riguardo, la eloquente, recente sentenza del Tribunale di Trieste, la n. 380/2019, che ha ritenuto colpevole in percentuale dell’80% del suo investimento un pedone perché, appunto, distratto dal telefonino.

 

Una donna investita intenta una causa avanti il Giudice di Pace

Una donna aveva citato in causa avanti il Giudice di pace il conducente e il proprietario di una vettura (risultata poi non assicurata) e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada chiedendo di accertare la loro esclusiva responsabilità per il sinistro di cui era rimasta vittima e di condannarli al risarcimento per i danni fisici patiti a causa dell’investimento, quantificati in 5020 euro, più interessi, rivalutazione e spese.

La ricorrente si trovava sul marciapiede in corrispondenza di una fermata dell’autobus e, al suo arrivo, aveva fatto cenno di fermarsi all’autista, che tuttavia aveva arrestato il mezzo ad alcuni metri di distanza dal marciapiede, perché lungo quest’ultimo c’erano dei veicoli in sosta.

La utente si era quindi diretta verso il bus per salirci, dapprima camminando velocemente sul marciapiede, poi scendendo dallo stesso. Era stato appunto in quel mentre che era stata urtata dall’autovettura,  il cui conducente era intento a superare l’autobus in sosta, e a causa dell’urto era rovinata per terra, sul marciapiede, riportando traumi agli arti inferiori.

Il giudice di pace tuttavia aveva respinto la domanda del pedone, che però ha appellato la sentenza avanti il Tribunale in veste di giudice d’appello.

 

L’appello presso il Tribunale Trieste

I giudici triestini ricordano che, in caso di investimento del pedone, è necessario applicare l’art. 2054 c.c, che, al comma 1, prevede che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Il Tribunale tuttavia aggiunge che la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, “non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del Codice della Strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”.

 

Condotta del pedone colposa, anche perché parlava al telefonino

Sulla base di questi criteri i giudici d’appello hanno ritenuto in particolare che il pedone,  laddove attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite “strisce pedonali” immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, “pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza”.

Che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, visto che, concludono i giudici triestini, “risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta della pedone la quale, in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si è immessa repentinamente sulla strada, per di più  parlando a telefono e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli“.

Una condotta che ha fatto concludere il Tribunale di Trieste per l’attribuzione dell’80% di colpa al pedone e del solo restante 20% al conducente dell’auto.

 

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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