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Risponde di lesioni personali colpose il conducente che ha investito un pedone nonostante questi abbia attraversato la strada imprudentemente fuori dalle strisce: strada diritta e ben illuminata dalla luce del giorno sono circostanze che inducono a ritenere che il centauro avrebbe potuto evitare l’impatto, poiché l’attraversamento improvviso rappresenta un rischio tipico e prevedibile.

Questo, in sintesi, quanto ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella illuminante sentenza n. 27513/2017 depositata l’1 giugno scorso con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di un motociclista condannato per il reato ex art. 590 del Codice penale.

L’imputato, a causa della sua condotta negligente e imprudente, aveva investito una donna che aveva riportato numerose fratture ed era stato ritenuto colpevole poiché la sua condotta di guida era apparsa inidonea a prevenire situazioni di pericolo derivanti da comportamenti scorretti dei pedoni.

Giudice di Pace e Tribunale avevano confermato la condanna a 350 euro di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ma ricorrendo in Cassazione l’imputato ha eccepito che non gli poteva essere addebitata alcuna in quanto la parte offesa aveva attraversato la strada imprudentemente fuori dalle strisce pedonali

Gli Ermellini hanno invece condiviso quanto stabilito dai giudici di merito: la colpa del ricorrente si desumerebbe da una serie di elementi, ad esempio il fatto che l’impatto sia avvenuto a soli venti metri dalle strisce pedonali, su un tratto di strada ubicato in pieno centro abitato, rettilineo, e ben illuminato in quanto l’incidente era avvenuto in pieno giorno, tanto che l’illuminazione pubblica era ancora spenta e neppure i veicoli avevano i fari accesi.

Per i giudici, se il conducente avesse tenuto una condotta adeguata per velocità, livello di attenzione, prontezza di riflessi, viste le condizioni di tempo e luogo, avrebbe potuto avvedersi della manovra incauta del pedone, arrestando la marcia ed evitando l’investimento che si è invece realizzato. Così facendo, invece, il ricorrente ha violato sia la regola cautelare di fonte sociale, ma anche quella specifica ex art. 191 del Codice della Strada.

La Cassazione nella circostanza ricorda il costante orientamento della giurisprudenza sul principio di affidamento, che in tema di circolazione stradale trova un temperamento: in pratica, l’utente della strada è ritenuto responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità.

Pertanto, spiegano i giudici, il conducente che noti sul suo percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, se occorre, anche fermarsi, allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili.

L’attraversamento del pedone, infatti, viene considerato un rischio prevedibile e il conducente è obbligato a prestare attenzione nell’avvistamento dei pedoni, così da porre in essere efficacemente gli opportuni accorgimenti atti a prevenire il rischio di investimento.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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