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Va sanzionato l’amministratore che fa installare un sistema di videosorveglianza all’interno del condominio in assenza della prescritta delibera autorizzativa. Il Garante per la privacy, con provvedimento 502/2023, ha comminato una sanzione di mille euro a un professionista che aveva avvisato i condomini dell’installazione dei dispositivi con una e-mail, riservandosi di far votare in un secondo momento a delibera condominiale che invece, si spiega nel provvedimento, rappresenta il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere.

Amministratore installa telecamere nel condominio senza delibera autorizzativa

Dall’istruttoria del Garante, avviata a seguito del reclamo di un condomino, era risultata l’installazione di due telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio, il cui angolo di visuale – deciso dall’amministratore – era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica. L’informativa che avvertiva della presenza delle telecamere, pur segnalata da alcuni cartelli, era però priva dell’indicazione del titolare del trattamento. 

Responsabile del trattamento dei dati risultava il professionista e non lo stesso condominio

Il dispositivo poi consentiva di visualizzare le immagini dal telefonino del professionista “previo inserimento di credenziali di autenticazione a lui solo conosciute”. Circostanze, si legge nel provvedimento, “che assumono particolare rilievo ai fini della corretta individuazione del titolare del trattamento e della connessa imputabilità delle responsabilità derivanti dall’inosservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali, contribuendo a qualificare, in questo caso, l’amministratore (e non il Condominio) come titolare del trattamento”.

 

Non basta che i condomini siano concordi e che si tratti di un provvedimento d’urgenza

Nelle memorie difensive l’amministratore aveva dichiarato che i condomini erano concordi sulla necessità di procedere con l’impianto di videosorveglianza per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell’area antistante il palazzo e che dunque l’installazione era avvenuta in via d’urgenza, mentre si era riservato di adottare la delibera alla prima occasione.

La previa delibera condominiale è sempre necessaria

Nel provvedimento sanzionatorio l’Autorità ha ricordato che, laddove i condomini siano d’accordo sulla tutela degli spazi comuni, per procedere all’installazione delle telecamere è necessaria una delibera condominiale a cui l’Amministratore deve dare esecuzione. La delibera è infatti lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. In assenza della delibera condominiale, adottata come richiesto dal codice civile a maggioranza, il trattamento non può essere correttamente imputato al condominio, con conseguente attribuzione della qualifica di titolare all’amministratore.

Nel caso specifico dunque quale aggravante della condotta, prosegue il provvedimento, “rileva la circostanza che tale adempimento è espressamente previsto dal codice civile all’art. 1122-ter, nella parte dedicata alle regole per la gestione dei condomini”. L’ammontare della sanzione pecuniaria (per la violazione degli articoli 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento) è stata dunque fissata nella misura di 1.000,00 euro. E “anche in considerazione della tipologia di violazione accertata”, il Garante ha ritenuto di procedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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