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Le somme percepite a titolo di risarcimento danni sono soggette a tassazione ai fini delle imposte sui redditi? E’ una delle domande (e dei timori) più frequenti che vengono poste dai danneggiati dopo essere stati risarciti in seguito a un sinistro stradale, sia per il danno biologico sia per i danni morali, o a un incidente sul lavoro, o ancora in una causa di lavoro come può essere un licenziamento illegittimo, un caso di malasanità e così via.

Per rispondere a questo quesito è necessario distinguere le “voci di danno” e cioè a che titolo sono state riconosciute le somme che compongono l’indennità risarcitoria, in quanto l’imponibilità delle stesse dipende dalla loro natura.

 

Tassazione sui risarcimenti da danno patrimoniale

L’art. 6, comma 2 del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) spiega che devono essere sottoposte a tassazione solo quelle somme corrisposte a titolo risarcitorio che abbiano funzione integrativa o sostitutiva del reddito, cioè quelle che riguardano il cosiddetto “lucro cessante” e che quindi integrano mancati guadagni.

Il risarcimento, infatti, può essere distinto in due macro-categorie principali: il “danno patrimoniale” e il “danno non patrimoniale”.

Alla prima categoria appartengono il danno emergente e il “lucro cessante”. Il danno emergente riguarda le spese effettivamente sostenute a causa dell’incidente, come ad esempio i costi per riparare l’auto o la bicicletta, l’acquisto di medicine, le visite mediche, i costi di eventuali fisioterapie, ecc.

Per “lucro cessante” si intende invece il presunto guadagno che si è perso nel periodo nel quale non si è potuto svolgere il proprio lavoro, ad esempio minori vendite o perdita di ordini e commesse.

 

Tassazione risarcimento danno non patrimoniale

Alla seconda categoria, quella del danno non patrimoniale, appartiene il risarcimento dovuto per il danno fisico, sia per i giorni di “inabilità” conseguenti all’accadimento, che per l’eventuale grado di “invalidità permanente” riscontrato (trauma cervicale, frattura, menomazione della funzionalità di un arto, ecc.) anche se di lieve entità.

A questa categoria appartengono anche il danno morale (sofferenza, angoscia o patema d’animo patiti in conseguenza del sinistro) o il danno esistenziale (perdita di opportunità).

Quindi solo le somme risarcite a titolo di “lucro cessante” assumono natura di reddito (il risarcimento in questo caso è una forma di compensazione del reddito che è venuto meno a causa dell’impossibilità di lavorare) e sono soggette a tassazione. Va precisato però che, sempre secondo quanto prescritto dall’art. 6 del TUIR, sono escluse da tassazione le somme liquidate a titolo di invalidità permanente o per morte anche se riconosciute in sostituzione o per la perdita di reddito.

Per tutte le altre voci invece non si tratta di un “guadagno”, ma di un risarcimento per spese che il danneggiato è stato costretto a sopportare o per ricompensare un danno subito (danno fisico, danno morale, danno esistenziale, ecc.) il cui ristoro viene quantificato in una somma di denaro.

Tanto più in caso di dubbi, per una corretta valutazione delle eventuali somme da riportare nella dichiarazione dei redditi nei casi concreti, è comunque sempre consigliabile rivolgersi al proprio commercialista o a chi ci assiste per la dichiarazione dei redditi, al fine di valutare quali siano le somme che devono essere dichiarate e sulle quali pagare eventuali imposte e chiarire le questioni inerenti la deducibilità.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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