Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Ottenere giustizia non è impresa facile e neppure “a buon mercato”: chi si vede costretto a intraprendere una causa deve sostenere costi non indifferenti, fin da subito, per questo è fondamentale rivolgersi a chi è in grado si farsene carico, come Studio3A-Valore S.p.A., che da sempre anticipa queste spese ai propri assistiti proprio per dare modo a tutti, anche a chi non potrebbe altresì permetterselo economicamente, di far valere le proprie ragioni e di tutelare i propri diritti.

 

Il ruolo sempre più rilevante dell’Accertamento Tecnico Preventivo

Un esempio significativo di questo stato di cose è l’Accertamento Tecnico Preventivo, la cui rilevanza è diventata via via sempre maggiore al punto che oggi chi intenda esercitare innanzi al giudice civile una controversia di risarcimento di un danno derivante ad esempio da responsabilità medica è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente: la domanda di Atp costituisce cioè condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. Ma a chi tocca pagare le spese della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, e si tratta di somme nell’ordine di alcune migliaia di euro? Al richiedente, questo il problema, come ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35510/21 depositata il 19 novembre 2021.

Una donna chiede l’Atp per i vizi di un immobile e il giudice divide le spese tra le parti

Si tratta di un caso tipico in cui è richiesto questo accertamento, che è anche un procedimento cautelare per stabilire lo stato delle cose prima che questo possa essere alterato, quello relativo agli edifici. Una donna aveva per l’appunto presentato istanza di Atp per individuare i vizi di alcuni immobili di una società immobiliare avanti il Tribunale di Genova, che aveva incaricato un ingegnere quale Ctu e alla fine, nel 2020, ne aveva liquidato i compensi ponendoli a carico delle parti in solido in via di anticipazione.

La srl ha quindi proposto ricorso per cassazione obiettando che le spese del procedimento di istruzione preventiva dovessero essere poste a carico soltanto della richiedente, e la Suprema Corte ha accolto la doglianza “per manifesta fondatezza”.

“I provvedimenti del Tribunale di Genova non sono conformi al consolidato orientamento di questa Corte – spiegano gli Ermellini -, secondo cui il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg. c.p.c. si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.”

 

I costi della Consulenza Tecnica vanno posti in campo a chi ha richiesto la procedura

Ne consegue che il provvedimento di liquidazione delle spese a carico (anche) di una parte diversa dal ricorrente – tenuto ad anticiparle – “non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, e può perciò essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione”. Il regolamento delle spese – chiarisce meglio la Suprema Corte – “è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito”.

Perciò, le spese dell’accertamento tecnico preventivo “devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”.

Il ricorso è stato pertanto accolto e i provvedimenti impugnati cassati, ovviamente limitatamente al punto in cui ponevano il compenso del Ctu nominato in sede di accertamento tecnico preventivo in capo ad entrambe le parti in solido.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Varie

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content